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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37376/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato il non luogo a provvedere su istanza di modifica del cumulo emesso dalla Procura Generale del 21.9.2023. L'istanza chiedeva l'inserimento nel cumulo di una sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pesaro del 29.3.2021 e la detrazione dall'ammontare complessivo delle pene (circa 30 anni) dei periodi di detenzione gia' sofferti (20 anni, 6 mesi e 19 giorni), in modo da far risultare una pena residua di 9 anni, 2 mesi e 11 giorni e considerare interamente espiata la pena inflitta con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 5.7.2022 (16 anni e 6 mesi per gli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). I motivi di gravame erano (1) violazione e erronea applicazione dell'art. 78 c.p., con richiesta di applicazione del criterio moderatore sul cumulo 'globale' e censura del criterio dei cumuli parziali adottato dalla Procura Generale (si sostiene che tutti i reati siano anteriori all'ultimo reato e pertanto il presofferto debba essere detratto complessivamente); (2) mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione per relationem della Corte d'Appello che avrebbe semplicemente recepito la motivazione della Procura senza un proprio convincimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza del criterio dei cumuli parziali adottato dalla Procura Generale e fatto proprio dalla Corte d'Appello: i reati e i periodi di detenzione devono essere ordinati cronologicamente e i periodi di custodia devono essere detratto da ciascun cumulo parziale relativo a reati commessi anteriormente (ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p.), non e' ammessa una cumulabilita' globale che consentirebbe di imputare periodi di detenzione anteriori a condanne per reati successivi. L'art. 78 c.p. applica il criterio moderatore a ciascuna operazione di cumulo parziale e non al totale astratto; la prospettazione difensiva non ha apportato argomenti nuovi rispetto a quelli gia' respinti in sede esecutiva. Quanto alla motivazione per relationem, la Corte ha ritenuto che nel caso di questioni di diritto il richiamo a motivazioni altrui e a precedenti di legittimita' e' ammissibile purché il giudice dia atto dei motivi per cui il principio e' applicabile al caso concreto; nella specie l'onere e' stato assolto. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente e' stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. va applicato nell'ambito di ciascuna singola operazione di cumulo parziale e non come detrazione su un cumulo globale risultante dalla mera somma delle pene; la norma limita l'aumento derivante dalla somma delle pene concorrenti nel singolo cumulo.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce un criterio temporale per il computo del presofferto: i periodi di detenzione possono essere computati per la determinazione della pena da eseguire solo con riferimento a reati commessi anteriormente; impedisce che la detenzione preceda la commissione del reato e quindi vieta di imputare periodi di carcerazione anteriori a pene per reati successivi.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Prevede il cumulo delle pene in sede esecutiva e l'obbligo di individuare un'unica pena risultante dall'unificazione dei titoli esecutivi, con il necessario ricalcolo all'arrivo di nuovi titoli.

  • artt. 72 e ss. cod. pen.

    Fissano le regole che temperano la mera somma aritmetica delle pene concorrenti e i limiti all'aumento derivante dal cumulo delle pene.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Riferimento alla finalita' rieducativa della pena invocata dalla difesa; la Corte pero' ritiene che l'applicazione corretta delle norme sull'esecuzione e del criterio temporale preservi la finalita' rieducativa senza violare la Costituzione.

  • Cass. Sez. 1, n. 47799 del 23/6/2023 (giurisprudenza)

    Richiamata come principio consolidato secondo cui, in caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione gia' sofferti, occorre operare cumuli parziali e detrarre i periodi da ciascun cumulo, evitando una cumulabilita' globale.

  • Cass. Sez. 1, n. 2020 del 7/5/1992 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la pena non puo' precedere il reato e che la previsione normativa impedisce di creare una 'riserva di impunita'' che possa incoraggiare la reiterazione delittuosa.

  • Cass. Sez. 1, n. 3923 dell'8/10/1992 (giurisprudenza)

    Conferma che l'art. 78 c.p. esplica efficacia nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo e non in termini di cumulabilita' globale tra diverse operazioni di cumulo.

Massime di principio

  • Quando i reati sono commessi in tempi diversi e sono presenti periodi di detenzione gia' sofferti, il calcolo dell'espiazione deve ordinare cronologicamente reati e periodi di detenzione e applicare il presofferto a ciascun cumulo parziale relativo ai reati anteriori; non e' consentito detrarre globalmente il periodo gia' sofferto dal totale delle pene.
  • L'art. 78 c.p. (criterio moderatore) si applica per ciascuna operazione di cumulo parziale e non puo' essere usato per aggirare il limite temporale stabilito dall'art. 657 c.p.p.: il risultato pratico e' che il presofferto non puo' essere imputato a pene relative a reati commessi successivamente.
  • Il giudice dell'esecuzione puo' motivare per relationem richiamando la motivazione del pubblico ministero o precedenti di legittimita' quando si tratta di questioni di diritto, a condizione che dia atto dei motivi per cui il principio citato e' applicabile al caso concreto; la semplice ripetizione di argomentazioni gia' respinte non e' sufficiente a superare il principio consolidato.
  • La difesa che contesti il calcolo del cumulo deve proporre argomentazioni nuove e specifiche su fattispecie temporale o di diritto, altrimenti il giudice e la giurisprudenza consolidata tendono a confermare l'approccio dei cumuli parziali.
  • In fase esecutiva il pubblico ministero ha il compito di ricalcolare il cumulo alla luce dei nuovi titoli e deve rispettare i limiti posti dal diritto sostanziale e processuale (artt. 72 ss. c.p., art. 78 c.p., art. 657 c.p.p.); le richieste di calcoli alternativi debbono confrontarsi esplicitamente con tali limiti.

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