Cassazione Penale, Ordinanza n. 38963/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo vizio di motivazione sulla riconducibilità a lui e al suo utilizzo di un'utenza telefonica, sull'esclusione della disponibilità della carta Postepay da parte di più soggetti, sull'individuazione dell'imputato come autore dell'apertura di un conto corrente presso ING Direct Bank e, in definitiva, sull'affermazione della responsabilità penale. Le censure riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello, mirando a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio. Con memoria successiva la difesa depositava un atto qualificato come memoria di replica, ritenuto però tardivo perché oltre il termine di quindici giorni liberi ex art. 611, comma 1, secondo inciso, c.p.p., e comunque privo del presupposto di una precedente memoria avversaria nel medesimo termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi si risolvevano nella richiesta di una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché tardiva, la memoria depositata successivamente. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, secondo inciso, c.p.p.
Il termine per il deposito di memorie e motivi nuovi nel procedimento camerale deve essere rispettato; una memoria depositata oltre tale termine è inammissibile. Inoltre, una "replica" presuppone il previo deposito di memorie avversarie nel termine previsto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, perché la Corte di cassazione può solo verificare la tenuta logica e non contraddittoria della motivazione del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto come mero dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito, quando la censura riproduca le stesse doglianze già esaminate e disattese con argomentazione congrua.
- La memoria depositata nel procedimento camerale è soggetta al termine di quindici giorni liberi previsto dall'art. 611 c.p.p.; se depositata tardivamente è inammissibile.
- La memoria qualificata come replica è ammissibile solo se esistono effettive memorie avversarie depositate nel termine consentito; in mancanza di tale presupposto non può essere trattata come atto di replica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può determinare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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