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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11121/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce la violazione di legge per aver la Corte di appello ritenuto erroneamente sussistente la recidiva infraquinquennale, con conseguente computo di un termine massimo di prescrizione più lungo. La Corte d'appello aveva indicato la data del reato in novembre 2007 e, tuttavia, dal certificato penale non risultava alcuna condanna definitiva a carico dell'imputato a quella data; pertanto l'aggravante della recidiva ad effetto speciale non poteva essere considerata ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha constatato che la recidiva infraquinquennale non poteva essere assunta per aumentare il termine di prescrizione e che, conseguentemente, il tempo necessario per la prescrizione (nel massimo pari a 10 anni, salvo sospensioni) era già maturato alla data della sentenza di appello. Non essendo emerse cause di proscioglimento, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risulta estinto per prescrizione (sentenza depositata il 17/01/2024).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (convertito nella L. 18/12/2020 n.176)

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    La procedura è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione normativa che ha disciplinato tale modalità durante il periodo di vigenza indicato; la Corte applica la procedura prevista dal decreto convertito e dalle successive modifiche relative al termine di vigenza

  • Norme generali sulla prescrizione del reato

    La Corte ha applicato i principi sul calcolo del tempo di prescrizione tenendo conto del corretto status recidivo dell'imputato alla data del reato: se non esisteva condanna definitiva anteriore, non può essere applicata la recidiva infraquinquennale per allungare i termini di prescrizione

Massime di principio

  • La recidiva infraquinquennale può incidere sui termini di prescrizione solo se, alla data del reato, esisteva già una condanna definitiva dell'imputato; in assenza di tale condanna non va considerata
  • Per valutare l'eventuale estinzione per prescrizione occorre confrontare con rigore la data del reato, le eventuali condanne pregresse definitive e il computo dei termini, includendo sospensioni; un errore nel riconoscimento della recidiva può determinare l'estinzione del reato
  • Se la prescrizione è già maturata alla data della sentenza impugnata e non vi sono cause di proscioglimento, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato
  • La documentazione ufficiale (es. certificato del casellario/penale) è decisiva per accertare l'esistenza di condanne definitive pregresse: l'assenza di annotazioni deve essere presa come elemento ostativo all'applicazione della recidiva
  • Le procedure semplificate (es. contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali) non incidono sul merito della valutazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della prescrizione; tuttavia vanno rispettate le garanzie procedurali previste dalla normativa

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