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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25090/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro conservativo della somma di denaro, lamentando l'inosservanza della legge penale in quanto il ricorrente non sarebbe tenuto al pagamento delle spese di giustizia ai sensi dell'art. 445, comma 1, c.p.p., per cui non sussisterebbero ragioni per mantenere il vincolo sul denaro e si sarebbe dovuta revocare la misura.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sequestro conservativo, una volta disposto e non impugnato secondo le modalità previste, è 'misura irrevocabile' e può essere revocato prima della definitività solo mediante offerta di idonea cauzione. Non esiste norma che autorizzi la revoca del sequestro conservativo per il venir meno dei presupposti che ne hanno giustificato l'adozione. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena, il sequestro si converte automaticamente in pignoramento e la competenza sul bene passa al giudice civile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo tra le parti per l'applicazione della pena; nella fattispecie la sentenza è stata resa su accordo ex art. 444.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che punisce il delitto per cui è stata inflitta la pena (reato relativo a sostanze stupefacenti).

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Consente la richiesta di conversione del sequestro in misura cautelare a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese; la conversione è stata richiesta e accolta nella specie.

  • art. 317 cod. proc. pen.

    Collegata all'art. 316, disciplina gli effetti e le modalità di conversione del sequestro; richiamata dalla Corte nel contesto della legittima adozione della misura.

  • art. 318 cod. proc. pen.

    Disponibilità di mezzi di impugnazione: la mancata impugnazione del provvedimento di sequestro nei termini rende il provvedimento definitivo; la Corte ha rilevato che il ricorso non individuava chiaramente il provvedimento impugnato.

  • art. 445, comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.

    Art. 445 comma 1 riguarda l'esenzione dell'imputato dal pagamento delle spese di giustizia in determinati casi; tuttavia la Corte ha ritenuto che la sola eccezione circa l'obbligo delle spese non è di per sé idonea a determinare la revoca del sequestro conservativo, salvo le vie consentite (es. cauzione).

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai provvedimenti di sequestro e alle relative implicazioni procedurali, richiamata nel quadro delle regole sul mantenimento del vincolo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 44578/2016; Sez. 6, n. 4459/2016; Sez. 5, n. 2196/1995; Sez. 5, n. 16312/2013; Sez. U, n. 34623/2002)

    Costante orientamento secondo cui il sequestro conservativo è normalmente 'irrevocabile' prima della definitività della sentenza, salvo la possibilità di revoca mediante offerta di idonea cauzione; la mancata impugnazione determina la definitività del provvedimento e la conversione automatica in pignoramento dopo il giudicato.

Massime di principio

  • Il sequestro conservativo ha carattere in concreto 'irrevocabile' prima del giudicato: per ottenerne la revoca il rimedio praticabile è generalmente l'offerta di idonea cauzione, non la semplice deduzione della mancanza dei presupposti.
  • La mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di sequestro comporta la sua definitività; nei ricorsi per cassazione va indicato chiaramente quale provvedimento si impugna.
  • Dopo il passaggio in giudicato di una sentenza che applica la pena, il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento e la gestione del bene passa al giudice civile.
  • L'eccezione di non obbligo al pagamento delle spese di giustizia (art. 445 c.p.p.) non è di per sé sufficiente a ottenere la revoca del sequestro conservativo; occorre valutare la via processuale corretta (es. offerta di cauzione, impugnazioni nei termini).
  • In procedimenti con applicazione della pena su accordo (art. 444 c.p.p.) le possibilità di impugnazione sono limitate: chi contesta misure accessorie o provvedimenti incidenti sui beni deve predisporre rimedi specifici e tempestivi.

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