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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9426/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Onyika impugnava la sentenza che lo condannava a €10.000 ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 per essersi trattenuto in Italia nonostante un provvedimento di espulsione. Denunciava quattro vizi: (1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione all'imputato, essendo stata notificata solo al difensore di ufficio domiciliatario senza prova di contatti effettivi tra difensore e imputato (violazione artt. 179 e 420 c.p.p. e giurisprudenza Sez. U. Ismail); (2) nullità dell'ordinanza che aveva dichiarato l'assenza ex art. 420-bis, comma 5 c.p.p., per mancata verifica da parte del giudice dell'effettivo rapporto tra domiciliatario e imputato e dell'eventuale volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; (3) vizio di motivazione della sentenza (uso di modello prestampato, indicazioni errate sull'atto amministrativo e mancanza di ragioni che giustifichino l'imputabilità e la consumazione del reato); (4) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e, in via subordinata, censura di incostituzionalità degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (oneri di elezione di domicilio e mandato specifico per l'impugnazione) atteso che, per un soggetto privo di fissa dimora e senza rapporto effettivo col difensore d'ufficio, tali adempimenti erano impossibili da eseguire.

La decisione

La Corte ha ritenuto i primi due motivi fondati e assorbenti. Ha constatato che la dichiarazione di assenza risultava basata unicamente sull'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio senza alcuna verifica, da parte del giudice di merito, dell'effettivo rapporto professionale tra difensore e imputato: ne è derivata l'illegittimità della declaratoria di assenza. La Corte ha inoltre chiarito i limiti di applicazione degli artt. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p.: il comma 1-ter (dichiarazione/elezione di domicilio) non è applicabile al giudizio di legittimità in ragione del richiamo testuale al decreto di citazione a giudizio; il comma 1-quater (mandato specifico per l'impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente) è configurabile in via generale ma non può precludere l'impugnazione per cassazione quando, unitamente alla sentenza, si impugna l'ordinanza dichiarativa dell'assenza ritenuta ictu oculi viziata. Conseguentemente la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio al giudice di merito (annullamento con rinvio) per un nuovo esame coerente con le indicazioni di questa decisione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5-ter

    Norma sostanziale che configura il reato contestato (mantenersi sul territorio nonostante provvedimento di espulsione); è il capo di imputazione rispetto al quale è stata resa la condanna di primo grado

  • cod. proc. pen., art. 179

    Rilevato dalla difesa in relazione alle notifiche; invocato per censurare la validità della notificazione del decreto di citazione al domiciliatario in assenza di prova del rapporto con l'imputato

  • cod. proc. pen., art. 420-bis, comma 5

    Norma che disciplina la declaratoria di assenza dell'imputato: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale con il difensore domiciliatario e la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato prima di dichiararne l'assenza

  • cod. proc. pen., art. 581, commi 1-ter e 1-quater (introdotti dal d.lgs. n. 150/2022)

    Prevedono oneri formali (dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione e mandato specifico rilasciato dopo la sentenza per l'imputato assente). La Corte ha affermato che il comma 1-ter non si applica al giudizio di legittimità per il richiamo testuale al decreto di citazione e per interpretazione restrittiva; il comma 1-quater è rilevante ma non può impedire l'impugnazione in cassazione quando, unitamente alla sentenza, si contesta ictu oculi la declaratoria di assenza che rende impossibile adempiere agli oneri

  • cod. proc. pen., art. 586

    Stabilisce che le ordinanze emesse nel corso del dibattimento si impugnano unitamente alla sentenza: la Corte ha ritenuto che l'art. 586 operi quale norma speciale rispetto all'art. 581, comma 1-quater, consentendo l'impugnazione della declaratoria di assenza insieme alla sentenza senza il deposito del mandato qualora la declaratoria risulti ictu oculi viziata

  • cod. proc. pen., artt. 604 e 623 (rimedi per assenza dichiarata)

    Richiamate per spiegare i rimedi previsti dal legislatore per la nullità o per l'erronea dichiarazione di assenza (annullamento con rinvio, rimedi restitutorî e discipl. della rescissione del giudicato), e per valutare l'adeguatezza dei rimedi alternativi

  • Costituzione (art. 24, art. 27, art. 111)

    Principi costituzionali invocati relative al diritto di difesa e al diritto di impugnazione: la Corte ha richiamato il valore costituzionale della presenza dell'imputato e della efficacia del diritto di difesa quale parametro interpretativo delle norme processuali

  • Direttiva 2016/343/UE e giurisprudenza CEDU/Corte UE

    Usate come riferimento sovranazionale per i canoni che legittimano il processo in assenza (informazione adeguata all'imputato o rappresentanza da difensore incaricato) e per l'obbligo di prova, da parte dell'autorità, che l'imputato abbia rinunciato in modo inequivoco alla presenza

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso un difensore di ufficio non basta, di per sé, a legittimare la dichiarazione di assenza: il giudice deve verificare che esista un effettivo rapporto professionale e che l'imputato avesse conoscenza del procedimento o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza
  • Quando la declaratoria di assenza è manifestamente viziata (ictu oculi), il difensore di ufficio può impugnare in Cassazione la sentenza unitamente all'ordinanza dichiarativa dell'assenza anche senza il deposito del mandato specifico previsto dall'art. 581, comma 1-quater, purché si deduca il vizio dell'assenza; in tali casi l'onere formale non può precludere l'accesso al giudizio di legittimità
  • Gli oneri introdotti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, vanno interpretati restrittivamente: il comma 1-ter (elezione di domicilio) non è applicabile al giudizio di cassazione in ragione del richiamo testuale al decreto di citazione a giudizio; il comma 1-quater è applicabile ma subordinato alla verifica della legittimità della declaratoria di assenza e all'applicazione dell'art. 586 quando l'ordinanza va impugnata unitamente alla sentenza
  • In casi analoghi conviene al difensore contestare tempestivamente, nell'impugnazione, la legittimità della declaratoria di assenza richiamando l'assenza di prove del rapporto difensore-imputato e chiedere l'annullamento con rinvio; se l'assenza è regolare, occorre invece rispettare gli oneri formali (mandato specifico e, ove applicabile, elezione di domicilio)
  • Se l'imputato è effettivamente irreperibile o privo di fissa dimora, il difensore dovrebbe documentare lo stato di irreperibilità e invocare la necessità di verifiche ulteriori da parte dell'autorità giudicante prima di ritenere legittima la procedura in sua assenza; in alternativa, prevedere l'utilizzo di rimedi restitutorî (rescisione) se la declaratoria di assenza si consolida in sede di giudicato

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