Cassazione Penale, Sentenza n. 31119/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 13/10/2023 che convalidava il provvedimento del Questore di Messina imposto a Santino (obbligo di presentarsi presso il Commissariato di PS di Barcellona P.G. al 25' del primo e del secondo tempo per tutte le partite dell'ASD Nuova Igea Virtus, per otto anni). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 6, L. n. 401/1989) per mancato rispetto del termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento (notificato il 11/10/2023 alle 11:10) e la convalida da parte del GIP (emessa il 13/10/2023 senza indicazione d'orario), sostenendo che ciò avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa e configurato nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la convalida del provvedimento del Questore non può intervenire prima delle 48 ore successive alla notificazione, ma, nel caso concreto, ha rilevato che: il ricorrente non aveva depositato memorie né esercitato il contraddittorio nel periodo tra l'emissione della convalida e la notifica della stessa (la notificazione dell'ordinanza di convalida è avvenuta il 15/10/2023 alle 16:10); il ricorrente non ha indicato né provato un concreto pregiudizio derivante dalla violazione del termine di 48 ore. Ne consegue che la violazione non ha prodotto nullità rilevabile a favore del ricorrente e il vizio non è idoneo a fondare il rimedio in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6, Legge n. 401/1989
La Corte richiama il termine minimo di 48 ore successivo alla notifica del provvedimento amministrativo per consentire l'esercizio del contraddittorio prima della convalida giudiziale
art. 178, lett. c) c.p.p.
Richiamata dal ricorrente quale disposizione che disciplinerrebbe la nullità per mancata tempestiva possibilità di difesa; la Corte rileva però che la semplice violazione formale non è sufficiente se non è dimostrato il concreto pregiudizio
art. 182 c.p.p.
La Corte invoca l'art. 182 c.p.p. per escludere la rilevabilità della presunta nullità quando dal mancato rispetto delle forme non deriva alcun concreto e apprezzabile pregiudizio per la parte
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato)
Sez. 3, n. 6440/2016; Sez. 3, n. 15973/2020; Sez. 3, n. 20366/2020; Sez. 3, n. 12665/2018
Principio consolidato secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notificazione, perché tale termine è strumentale all'esercizio effettivo del diritto di difesa
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento questorile che impone obblighi di presentazione non può in linea di principio essere pronunciata prima dello decorso di 48 ore dalla notifica, per garantire il corretto esercizio del diritto di difesa.
- Tuttavia, la violazione del termine delle 48 ore non determina automaticamente l'annullamento: occorre che il destinatario abbia effettivamente subito un concreto pregiudizio non potendo esercitare il contraddittorio (ad es. non avendo potuto depositare memorie o deduzioni che siano state comunque valutate dal giudice).
- Per opporre efficacemente la nullità per violazione del termine, il ricorrente deve documentare tempestivamente l'esercizio (o la volontà di esercitare) il contraddittorio e l'effettivo pregiudizio subito; la mera deduzione formale della violazione è spesso insufficiente.
- La data di notificazione al destinatario (non solo la data di emissione del provvedimento di convalida) è rilevante ai fini della valutazione del diritto di difesa: se la notifica della convalida è successiva e nel frattempo il destinatario non ha prodotto memorie, può essere difficile sostenere il pregiudizio.
- In sede di impugnazione in cassazione, la parte che lamenta vizi procedurali deve indicare chiaramente il nesso causale tra la violazione e il pregiudizio concreto subito, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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