Cassazione Civile, Ordinanza n. 04122/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due soggetti che avevano prestato attività in favore di un'azienda sanitaria, nell'ambito di rapporti a termine formalmente denominati "borse di studio", hanno chiesto in primo grado l'accertamento della natura subordinata dei rapporti e la condanna della controparte al risarcimento dei danni e al pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha respinto il gravame, ritenendo: da un lato, non contraddittoria la motivazione della decisione di primo grado, che aveva escluso la nullità del ricorso ma ritenuto insufficienti le allegazioni sulla subordinazione; dall'altro, inammissibili i capitoli di prova testimoniale perché troppo generici e non adeguatamente contestualizzati per ciascuna ricorrente, nonché una produzione documentale effettuata in modo massivo senza correlazione tra fatti da provare e documenti. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva apoditticamente affermato la genericità del ricorso introduttivo senza confrontarsi con le allegazioni effettivamente contenute nell'atto. Con il secondo motivo hanno denunciato falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che i capitoli di prova non erano generici e che, per individualizzare i rapporti di ciascuna ricorrente, potevano essere integrati con i dati ricavabili dall'atto introduttivo. L'azienda sanitaria ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, rilevando che esso rispettava i requisiti dell'art. 366 c.p.c. e riportava in modo specifico sia il contenuto del ricorso introduttivo sia i capitoli di prova non ammessi. Nel merito ha accolto il secondo motivo, richiamando i precedenti di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, la specificità della prova testimoniale è soddisfatta quando i fatti sono esposti nell'atto introduttivo in modo specifico e i capitoli di prova indicano tali fatti, anche senza una riformulazione in capitoli autonomi, potendo la loro individualizzazione desumersi dagli altri atti di causa. Ha inoltre affermato che, quando la prova mira a dimostrare la subordinazione e l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore, non è necessaria l'indicazione analitica di ogni singolo ordine o direttiva. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
richiamato quale base per la domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante la diversa qualificazione formale del rapporto
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi alla falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione/nullità della sentenza
art. 366 c.p.c.
richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso, poiché l'atto conteneva gli elementi di specificità richiesti
art. 244 c.p.c.
richiamato in tema di specificità dei capitoli di prova testimoniale; la Corte chiarisce che, nel rito del lavoro, la specificità va valutata anche alla luce dell'atto introduttivo e degli altri atti di causa
art. 253, comma 1, c.p.c.
richiamato per evidenziare che il giudice può chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, incidendo sulla valutazione della specificità dei capitoli
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente
art. 132 c.p.c.
richiamato a fondamento della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
L. 24.12.12 n. 228
richiamata quale norma che ha modificato il regime del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la specificità della prova testimoniale deve essere valutata in relazione all'intero contesto processuale: è sufficiente che i fatti siano specificamente allegati nell'atto introduttivo e che i capitoli di prova si riferiscano a tali fatti, senza necessità di una loro autonoma e integralmente riformulata capitolazione.
- Quando la prova è diretta a dimostrare la subordinazione, l'onere di specificazione non impone l'indicazione analitica di ogni singolo ordine o direttiva ricevuti, essendo sufficiente l'allegazione degli elementi essenziali che consentano di verificare l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
- La valutazione della genericità dei capitoli di prova non può arrestarsi alla sola formulazione letterale, ma deve tener conto anche degli altri atti di causa e delle deduzioni delle parti, oltre alla possibilità per il giudice di chiedere chiarimenti ai testi.
- In presenza di una pluralità di rapporti dedotti da più soggetti contro un unico datore di lavoro, i capitoli istruttori possono essere individualizzati mediante il rinvio ai dati contenuti nell'atto introduttivo e nel complesso del fascicolo, senza che ciò comporti di per sé genericità della richiesta probatoria.
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