Cassazione Civile, Sentenza n. 20491/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell'indennità premio di servizio (IPS) calcolata sulla retribuzione degli ultimi dodici mesi così come determinata dal Comune di Verona in esecuzione dell'accordo decentrato del 10 giugno 1997, che aveva esteso alcune voci retributive del CCNL Scuola al personale delle scuole comunali. La questione centrale era se tale accordo decentrato e la successiva delibera comunale del 22/09/2017 potessero incidere, nei confronti dell'INPS, sulla retribuzione utile ai fini della liquidazione dell'IPS, ovvero se le voci retributive introdotte a livello locale potessero prevalere sul contratto collettivo nazionale di comparto (enti locali) e su quanto previsto dalla legge per la determinazione della retribuzione contributiva ai fini dell'IPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso delle lavoratrici confermando la decisione della Corte d’appello di Venezia. È stato ritenuto che l'accordo decentrato del 1997 e la delibera comunale non potevano imporre all'INPS l'utilizzo di una retribuzione determinata in difformità dal CCNL del comparto di appartenenza (enti locali) e che le clausole retributive decentrate in contrasto con la contrattazione nazionale erano nulle. Inoltre la Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva dell'art. 11 della legge n.152/1968, per cui la retribuzione contributiva utile al calcolo dell'IPS comprende solo le voci tassativamente indicate (aumenti periodici, tredicesima, assegni in natura) e non assegni ad personam o altre voci non menzionate. Di conseguenza la pretesa delle ricorrenti è stata respinta; le spese processuali sono integralmente compensate tra le ricorrenti e il Comune di Verona, mentre le ricorrenti sono condannate a versare all'INPS le spese di giudizio di cassazione nella misura liquidata in sentenza (compensi e spese forfettarie, esborsi e accessori).
Norme richiamate
Legge 8 marzo 1968, n. 152
Art. 11: "La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura..."
L'art. 11 è stato interpretato in senso restrittivo: la retribuzione contributiva utile al calcolo dell'IPS comprende solo le voci espressamente elencate e non assegni ad personam o altre voci non indicate dalla norma
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Art. 40, comma 3 (versione anteriore alle modifiche del 2009)
La contrattazione collettiva integrativa/decentrata deve svolgersi sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; clausole difformi sono nulle. Ne consegue che le intese decentrate non possono attribuire trattamenti economici diversi da quelli previsti dal CCNL di comparto
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Norma quadro sulla contrattazione collettiva (nazionale e decentrata) applicabile nella fase storica anteriore al d.lgs. 165/2001; conferma il principio che la contrattazione decentrata è vincolata ai limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale
CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali (6 luglio 1995)
Art. 4 comma 4 e art. 5 (indicazione delle materie e limiti della contrattazione decentrata)
Stabilisce che la contrattazione decentrata si svolge solo sulle materie rimesse a quel livello e che i contratti decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi o disciplinare istituti retributivi in contrasto col contratto nazionale
CCNL per il personale del comparto successivo al 1° aprile 1999 (14 settembre 2000)
La clausola di salvaguardia richiamata tutela soltanto accordi di miglior favore riguardanti specifiche materie indicate nei commi precedenti (es. orario, attività didattiche) e non può estendersi agli istituti di natura retributiva introdotti fuori dal sistema contrattuale nazionale
D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e legge 29 marzo 1983, n. 93
Ricostruzione storica dei comparti: il personale delle scuole comunali risultava già ricompreso nel comparto enti locali anche nella disciplina previgente alla contrattualizzazione formale, con profili e indennità specifiche
Massime di principio
- Un accordo decentrato non può attribuire ai dipendenti trattamenti economici difformi rispetto a quelli previsti dal CCNL nazionale del comparto di appartenenza: le clausole retributive difformi sono nulle e non opponibili agli enti previdenziali
- L'INPS, quale ente previdenziale, determina la retribuzione utile ai fini dell'IPS secondo le regole di legge e il CCNL di comparto; una delibera comunale o accordo locale non può vincolare l'INPS se contrario al parametro contrattuale nazionale
- Per il calcolo dell'IPS la 'retribuzione contributiva' va interpretata restrittivamente in base all'art. 11 della legge n.152/1968: vanno considerate solo le voci espressamente indicate (aumenti periodici, tredicesima, assegni in natura) e non assegni ad personam o voci non menzionate
- La clausola di salvaguardia prevista nei CCNL può avere portata limitata e non sempre copre accordi locali di natura retributiva: è importante verificarne il testo e l'ambito applicativo concreto
- Anche decisioni interne o sentenze favorevoli all'applicazione di un trattamento retributivo a livello locale non rendono automaticamente opponibile tale trattamento agli enti previdenziali per il calcolo di prestazioni di natura previdenziale
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