Cassazione Civile, Ordinanza n. 26928/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione ad avviso di addebito per contributi omessi relativi ai periodi gennaio 2003 e gennaio-novembre 2007. La controversia nasceva dal diniego, da parte dei giudici di merito, di applicare il regime di sospensione contributiva previsto per le imprese con sede nei territori colpiti dal sisma del Molise del 2002. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto: a) non maturata la prescrizione, perché i pagamenti rateizzati effettuati dalla società integravano riconoscimento del debito e interrompevano la prescrizione anche con riguardo a interessi e sanzioni; b) insussistente il diritto di compensare i crediti contributivi vantati dalla società per i benefici post-sisma, poiché relativi a rapporti di lavoro instaurati dopo il sisma. Con il primo motivo la ricorrente lamentava violazione dell'art. 38, comma 12, d.l. 78/2010, assumendo che non fosse stata accertata la decadenza dall'azione esecutiva/iscrizione a ruolo. Con il secondo motivo deduceva vizio motivazionale e violazione dell'art. 2944 c.c., sostenendo che la rateizzazione non potesse valere come riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione di interessi e sanzioni, peraltro non ancora conosciuti e non richiesti dall'ente. Con il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 7 O.P.C.M. n. 3253/2002, sostenendo che la norma non escludesse dal beneficio della sospensione le assunzioni effettuate dopo il sisma, se avvenute durante il periodo di sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha confermato che la disciplina di cui all'art. 38, comma 12, d.l. 78/2010 opera come raccordo temporale con le precedenti proroghe e consente il recupero coattivo dei crediti contributivi nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata, escludendo la dedotta decadenza. Sul secondo ha ribadito che il pagamento rateizzato del debito contributivo può integrare riconoscimento del debito, anche tacito, idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura motivazionale per mancata individuazione di un fatto storico decisivo omesso. Sul terzo ha interpretato l'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3253/2002 in senso restrittivo, ritenendo che la sospensione riguardi gli obblighi contributivi già sorti al momento del sisma e non si estenda alle nuove assunzioni successive, essendo norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 12, d.l. n. 78/2010
La disposizione opera come raccordo temporale con le precedenti proroghe e sospende per un triennio l'applicazione della decadenza prevista per l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, consentendo il recupero coattivo dei crediti non coperti dalle proroghe.
art. 25 d.lgs. n. 46/1999
È la norma di riferimento sulla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, rispetto alla quale l'art. 38, comma 12, d.l. 78/2010 detta una disciplina temporanea di coordinamento.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del diritto può essere anche tacito e desumersi da comportamenti incompatibili con la volontà di disconoscere il credito; la rateizzazione e i pagamenti eseguiti dal debitore costituiscono riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è denunciabile il mero mancato esame di elementi istruttori.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma richiamata per il rito camerale e la riserva di deposito della motivazione.
art. 7 O.P.C.M. n. 3253/2002
"Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale..."
La sospensione è limitata ai soggetti che avevano già sede legale od operativa al momento del sisma e agli obblighi contributivi già esistenti; non si estende, in via interpretativa, alle nuove assunzioni effettuate dopo l'evento, trattandosi di norma eccezionale.
D.L. n. 78/1998, art. 1, comma 2-ter
È richiamato come esempio di disciplina che consente la rateizzazione del debito contributivo e che, unitamente ai pagamenti, può integrare riconoscimento del debito.
L. n. 176/1998
Richiamata per la conversione con modifiche del d.l. 78/1998 nel passaggio relativo alla rateizzazione.
Cass. n. 5963/2018
Richiamata come precedente conforme sul tema della decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi.
Cass. Sez. 3 n. 4324/2010
Richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento del debito può essere tacito.
Cass. Sez. 3 n. 24555/2010
Richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento del debito può essere tacito.
Cass. Sez. 3 n. 10327/2017
Richiamata per il principio secondo cui il riconoscimento del debito può essere tacito.
Cass. SS.UU. n. 8053/2014
Richiamata in tema di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, limitato all'omesso esame di un fatto decisivo.
Cass. n. 27415/2018
Richiamata in tema di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Cass. n. 13160/2011
Richiamata per l'interpretazione della disciplina emergenziale, riferita ai datori di lavoro privati già in attività e alle finalità di sostegno delle attività imprenditoriali.
L. n. 225/1992
Richiamata come fonte all'epoca vigente per l'adozione di ordinanze di protezione civile, oggi abrogata.
D.lgs. n. 1/2018, art. 48, comma 1, lett. a
Richiamato per l'abrogazione della legge sulla protezione civile precedente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di crediti contributivi, la disciplina sulla decadenza dall'iscrizione a ruolo va letta in coordinamento con eventuali sospensioni e proroghe normative: la sospensione temporanea dell'efficacia della decadenza può consentire il recupero coattivo dei crediti entro l'orizzonte temporale previsto dalla norma speciale.
- La domanda di rateizzazione del debito contributivo, accompagnata dai pagamenti eseguiti secondo il piano concordato, può integrare riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., anche in forma tacita, ed è idonea a interrompere la prescrizione quinquennale con decorrenza di un nuovo termine dalla scadenza delle singole rate.
- Il riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione non richiede necessariamente una dichiarazione negoziale espressa, essendo sufficiente un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di contestare il credito.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, il cui esame sia stato completamente omesso; non basta censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Le norme eccezionali di agevolazione o sospensione contributiva, specialmente se adottate in contesto emergenziale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti; la sospensione si riferisce agli obblighi già esistenti e non può essere automaticamente estesa a rapporti o assunzioni successive all'evento che ha giustificato l'intervento normativo.
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