Cassazione Penale, Ordinanza n. 08764/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato gli effetti della condanna per furto aggravato già pronunciata in primo e in secondo grado. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado di due imputati per furto aggravato. Con ricorso per cassazione, proposto con un unico atto a mezzo del difensore, gli imputati deducevano, per quanto emerge dal testo, un motivo legato alla prescrizione e un secondo motivo con cui contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito. La Corte rileva che la recidiva era stata correttamente ritenuta e applicata, con conseguente termine massimo di prescrizione pari a nove anni, non ancora decorso alla data della sentenza di appello; aggiunge che il ricorso inammissibile non consente di rilevare la prescrizione maturata successivamente. Quanto al secondo motivo, lo dichiara inammissibile perché mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e un sindacato di merito non consentito in cassazione, in assenza di specifici travisamenti o di manifesta illogicità della motivazione.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che, in presenza di ricorso inammissibile, il giudice dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità, neppure sopravvenute alla sentenza impugnata.
art. 640 c.p.
Norma non citata espressamente; il testo indica però la condanna per furto aggravato, non per altri reati.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto della recidiva correttamente applicata, quando questa incida sul regime prescrizionale.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata se il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, salvo deduzione di specifici travisamenti della prova o macroscopici vizi motivazionali.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è congrua e non manifestamente illogica, le censure che mirano solo a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
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