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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33403/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Con ordinanza del 07-07-2023 la Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 38900/22 del 21-02-2023, aggiungendo, dopo le parole 'al pagamento', le parole 'delle spese processuali nonché ....'. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti e delle annotazioni di rito. La pronuncia di inammissibilità è rimasta invariata; è stata soltanto integrata la statuizione sulle spese.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso di Salvo Carlo era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 21-02-2023. Tale sentenza ometteva la statuizione obbligatoria sul pagamento delle spese processuali prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; omissione ritenuta mera svista. Si è chiesto e disposto che il dispositivo venisse corretto per inserire la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma impone la statuizione obbligatoria relativa al pagamento delle spese processuali; l'omissione di tale statuizione è considerata una svista materiale correggibile mediante integrazione del dispositivo.

Massime di principio

  • La mancata indicazione della condanna alle spese in una sentenza, se prevista dalla legge, è di regola un errore materiale correggibile e non modifica il merito della decisione.
  • La correzione di errori materiali può essere disposta dalla stessa sezione che ha emesso la sentenza e porta al semplice completamento del dispositivo, senza riaprire il giudizio sul merito.
  • La statuizione sulle spese è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 616 c.p.p.; la sua omissione non avvantaggia la parte soccombente e va integrata per consentire l'esecuzione e le annotazioni di cancelleria.
  • Le rettifiche consentite riguardano aspetti formali del dispositivo (es. frasi mancanti, errori di trascrizione), non censure sulla valutazione della inammissibilità o su altre questioni di merito.
  • In casi analoghi, prima di impugnare nuovamente, è opportuno verificare se si tratti di mera svista correggibile d'ufficio, perché la correzione non costituisce nuova pronuncia sul merito.

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