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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01881/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da una domanda revocatoria promossa dalla Procura contabile per rendere inefficaci, nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, due atti di disposizione patrimoniale compiuti da una soggetto già condannato per danno erariale: un primo atto di vendita di un fabbricato a favore di una società e un secondo atto di vendita di più immobili a favore della figlia. La revocatoria era stata esercitata a tutela di un credito erariale accertato con sentenza di condanna poi passata in giudicato. Le ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte dei conti che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione contabile e la legittimazione del Procuratore contabile a promuovere l'azione revocatoria anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il credito. Con l'unico motivo hanno dedotto, da un lato, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che dopo l'accertamento definitivo del credito l'azione revocatoria spetterebbe solo all'amministrazione danneggiata davanti al giudice ordinario; dall'altro, l'eccesso di potere giurisdizionale per avere la Corte dei conti interpretato in modo estensivo l'art. 73 c.g.c. Il Procuratore Generale della Corte dei conti ha chiesto l'inammissibilità e comunque il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nei confronti del Procuratore Generale della Corte dei conti e lo ha dichiarato inammissibile nei confronti del Procuratore regionale contabile intimato. In via preliminare ha ritenuto valida la procura speciale allegata materialmente al ricorso, qualificando come mero refuso l'errata indicazione del giudice di merito nella procura. Ha poi escluso la necessità di notificare il ricorso al Procuratore regionale, individuando nel solo Procuratore Generale della Corte dei conti il contraddittore necessario nei giudizi di cassazione avverso decisioni della Corte dei conti in grado di appello. Nel merito ha confermato che l'azione revocatoria promossa dal Pubblico Ministero contabile, ex art. 73 c.g.c. e art. 1, comma 174, l. n. 266 del 2005, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti e può essere esercitata anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il credito erariale, poiché la norma non distingue tra crediti non ancora giudizialmente accertati e crediti già accertati. Ha inoltre ritenuto non configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, perché la censura mirava in sostanza a contestare l'interpretazione delle norme di riferimento e non uno sconfinamento nelle funzioni legislative. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    è la base sostanziale dell'azione revocatoria esercitata per rendere inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli rispetto al creditore erariale

  • art. 73 c.g.c.

    attribuisce al pubblico ministero contabile, per realizzare la tutela dei crediti erariali, la legittimazione a esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal processo civile, compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; la norma non contiene alcuna limitazione ai soli crediti non ancora accertati

  • art. 1, comma 174, L. n. 266 del 2005

    è letto come norma che attribuisce al Procuratore regionale contabile la legittimazione all'azione revocatoria a tutela del credito erariale e la colloca nella giurisdizione contabile

  • art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933

    è richiamato quale disposizione interpretata dalla norma del 2005, nel quadro della disciplina dei giudizi innanzi alla Corte dei conti

  • art. 103, secondo comma, Cost.

    fornisce copertura costituzionale alla giurisdizione contabile in materia di tutela dei crediti erariali, anche quando l'azione incida su diritti di terzi estranei al rapporto di servizio

  • art. 111 Cost.

    è evocato nel motivo come parametro dell'asserito eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    è il parametro processuale richiamato per il ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 213 c.g.c.

    il suo richiamo è ritenuto inconferente rispetto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, perché disciplina l'esecuzione della sentenza di condanna e non la conservazione/reintegrazione del patrimonio aggredibile

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha inserito nel testo unico sulle spese di giustizia la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • L'azione revocatoria promossa dal pubblico ministero contabile a tutela del credito erariale appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti e non a quella ordinaria, poiché si inserisce nel sistema delle azioni a tutela del credito pubblico e dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
  • La legittimazione del pubblico ministero contabile ad esercitare l'azione revocatoria non viene meno per il solo fatto che il credito erariale sia già stato accertato con sentenza passata in giudicato; la norma non distingue tra credito accertato e non accertato.
  • L'interpretazione delle norme processuali non può introdurre limitazioni non previste dal testo legislativo: se la disposizione attribuisce la facoltà di esercitare "tutte le azioni" a tutela del credito erariale, non è consentito restringerne l'ambito con un'operazione additiva dell'interprete.
  • La collocazione sistematica di una norma nel codice di giustizia contabile può essere utile all'interpretazione, ma non consente di ridurne la portata applicativa quando il testo e la ratio depongono per una tutela ampia del credito erariale.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale non coincide con la mera denuncia di un'erronea interpretazione o persino di uno stravolgimento delle norme di riferimento; occorre uno sconfinamento effettivo nella funzione legislativa o in un diverso potere costituzionalmente riservato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaTitolo esecutivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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