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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11561/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 13/07/2023: il ricorrente deduceva che il periodo di detenzione presso la casa circondariale di Piacenza (30/04/2016 - 24/11/2018) fosse stato inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU e dell'art. 35-ter Ord. pen., perché il calcolo della superficie pro-capite della cella non avrebbe detratto gli stipetti pensili e il termosifone, determinando uno spazio disponibile per detenuto inferiore al minimo di 3 metri quadrati. Il ricorrente ha invocato anche violazioni di norme interne (art. 2, 3, 27 Cost.; artt. 6 e 7 d.P.R. 230/2000) e chiesto annullamento del provvedimento impugnato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi della Corte EDU e della giurisprudenza di legittimità: la direzione della casa circondariale ha indicato una superficie disponibile di 6,55 m2 previa detrazione di tutti gli arredi fissi (compresi gli stipetti pensili), pertanto con due occupanti la cella lo spazio pro-capite risultava superiore a 3 m2. Il termosifone, essendo fissato al muro, non riduce la superficie calpestabile utile. La Corte ha confermato che, ove lo spazio pro-capite sia inferiore a 3 m2, sussiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, ma nel caso di specie tale presunzione non opera perché il calcolo e i dati amministrativi indicano spazio adeguato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Norma che recepisce il rimedio risarcitorio previsto in relazione a violazioni dell'art. 3 CEDU per condizioni detentive; funziona per relationem con la giurisprudenza della Corte EDU, fissando i criteri di valutazione (spazio pro-capite e fattori compensativi)

  • art. 3 CEDU

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti; la giurisprudenza della Corte EDU individua tra gli indicatori lo spazio pro-capite (soglia di 3 m2) e la possibilità di movimento nella cella

  • art. 2, 3, 27 Cost.

    Richiamate come profili costituzionali della tutela della dignità e della finalità rieducativa della detenzione; fungono da quadro di riferimento per valutare la compatibilità delle condizioni detentive

  • artt. 6 e 7 d.P.R. 230/2000

    Norme regolamentari citate a supporto delle contestazioni sulle condizioni carcerarie e sull'organizzazione degli spazi; utilizzate come riferimento per verificare requisiti strutturali e trattamentali

  • Giurisprudenza Corte EDU (Torreggiani, Mursic, Ananyev, Orchowski, Varga, Stella)

    Fornisce i parametri interpretativi dell'art. 3 CEDU: soglia di 3 m2 pro-capite, possibilità di movimento, rilevanza dei mobili fissi nel calcolo della superficie; indica fattori compensativi che possono attenuare la presunzione di violazione

  • Giurisprudenza Corte di cassazione (Sez. U., sent. 24/09/2020 n.6551 e altre)

    Conferma i principi della Corte EDU nell'ordinamento interno: detrarre gli arredi fissi (es. letti a castello, arredi stabilmente infissi) per il calcolo della superficie utile; riconosce i fattori compensativi (breve durata, adeguata attività esterna, condizioni dignitose)

Massime di principio

  • Per valutare la violazione dell'art. 3 CEDU per spazio in cella si prende come riferimento soglia di 3 metri quadrati pro-capite: sotto tale soglia sussiste una forte presunzione di trattamento non conforme.
  • Nel calcolo della superficie utile vanno detratti gli arredi fissi o non facilmente amovibili (es. letti a castello, armadi fissati), mentre non vanno detratti mobili facilmente rimovibili o funzionali (sgabelli, tavolini).
  • I radiatori o elementi fissati al muro che non riducono la superficie calpestabile non sono in genere deducibili dal computo della superficie utile.
  • Fattori compensativi congiunti (breve durata della detenzione in condizioni anguste, sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella attraverso attività adeguate, condizioni generali dignitose) possono superare la presunzione di violazione quando lo spazio pro-capite è inferiore a 3 m2; se lo spazio è tra 3 e 4 m2 tali fattori concorrono alla valutazione complessiva.
  • La documentazione dell'amministrazione penitenziaria (rilevamenti della direzione, misurazioni e descrizione degli arredi) ha ruolo decisivo; il ricorrente deve fornire specifiche deduzioni su come gli elementi contestati incidano concretamente sulla superficie disponibile.
  • L'art. 35-ter Ord. pen. rinvia in modo vincolante agli orientamenti della Corte EDU: il giudice nazionale deve applicare i criteri consolidati dalla giurisprudenza sovranazionale nella valutazione del diritto al risarcimento.
  • In fase di impugnazione è fondamentale specificare e provare l'incidenza precisa di ogni arredo o elemento (dimensioni, modalità di fissaggio, occupabilità dello spazio) per ottenere la rettifica del computo della superficie.

Testo integrale

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