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Sentenza

Sentenza n. 1039/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1704/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.12.2024.

Giustizia amministrativa202600206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1704/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1704/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell'esecuzione. Hanno dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'Amministrazione, e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • sentenza n. 1704/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

    Il giudicato del giudice ordinario la cui mancata esecuzione ha determinato la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'accertamento del passaggio in giudicato della decisione da eseguire e della previa notificazione all'amministrazione, unitamente al decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, consente di accogliere l'azione di ottemperanza in presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine specifico, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa, per sostituire l'amministrazione inadempiente decorso inutilmente il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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