Cassazione Civile, Ordinanza n. 38726/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da due decreti del Tribunale di Monza che avevano rigettato le opposizioni allo stato passivo proposte da due società creditrici. Ciascuna aveva chiesto che il proprio credito, già ammesso al passivo in chirografo dal giudice delegato nel fallimento della debitrice, fosse invece riconosciuto in prededuzione. Entrambe le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso i rispettivi decreti. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato alla controparte costituita. La questione rilevante trattata dalla Corte concerne dunque gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e, in particolare, se essa determini l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e ha dichiarato l'estinzione dei giudizi di cassazione riuniti in conseguenza delle rinunce depositate dalle due ricorrenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali tra le parti, richiamando il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione, successivamente risolto dalle Sezioni Unite. Non è stato esaminato il merito delle doglianze relative alla prededuzione del credito nel fallimento, perché la rinuncia ha reso improcedibile/estinto il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, non avendo carattere accettizio.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia determina la definizione del giudizio di legittimità e lascia ferma la regolazione delle spese secondo le regole processuali applicabili.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata, estingue il giudizio anche in mancanza di accettazione della controparte.
- L'effetto estintivo della rinuncia discende dal venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione, poiché la rinuncia comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto dell'impugnazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche quando l'estinzione dipenda dalla rinuncia del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →