Cassazione Penale, Ordinanza n. 03488/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di abilitazione del difensore al patrocinio in cassazione al momento della presentazione. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per violazioni della normativa antinfortunistica. Dal testo emerge che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto/presentato da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione al momento del deposito. Non risultano dedotti ulteriori motivi di merito, poiché l'ordinanza si arresta al rilievo della carenza di abilitazione del difensore.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del ricorrente di pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata dalla Corte.
art. 18 d.lgs. 81/2008
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alla condanna di merito per violazioni prevenzionistiche.
art. 36 d.lgs. 81/2008
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alla condanna di merito per violazioni prevenzionistiche.
art. 37 d.lgs. 81/2008
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alla condanna di merito per violazioni prevenzionistiche.
art. 4 d.lgs. 81/2008
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alla condanna di merito per violazioni prevenzionistiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da un difensore che, al momento del deposito, non risulti abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- La verifica dell'abilitazione del difensore costituisce un presupposto processuale assorbente: se manca, la Corte non esamina i motivi di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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