Parere n. 1372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Doriano Di Cesare contro il Comune di Albano Laziale (RM) per l’annullamento del provvedimento prot. n. 39061/OR0213 del 03.09.2012 recante ingiunzione di demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ingiunzione di demolizione prot. n. 39061/OR0213 del 3 settembre 2012, relativa a opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato mediante ricorso straordinario l’ingiunzione comunale di demolizione, notificata il 4 settembre 2012, deducendo: a) la violazione di legge per la mancata indicazione del termine e dell’autorità davanti alla quale impugnare il provvedimento; b) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione di legge per difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la contestata difformità rispetto alla concessione in sanatoria n. 47/95-S del 21 dicembre 1999 fosse fondata soltanto sulla diversa destinazione d’uso attribuita all’immobile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
Il parere
La Sezione ha ritenuto fondato il rilievo preliminare di tardività: il provvedimento era stato notificato il 4 settembre 2012, mentre il ricorso straordinario è stato notificato soltanto l’11 gennaio 2013, oltre il termine decadenziale previsto dalla legge. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito, poiché le difformità contestate dal Comune erano plurime e non si limitavano alla diversa destinazione d’uso. Le opere risultavano realizzate in assenza del prescritto permesso di costruire, ovvero in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali. Il parere è pertanto nel senso dell’irricevibilità e, comunque, dell’infondatezza del ricorso.
Osservazioni
Tardività del ricorso
Il ricorso straordinario è stato notificato l’11 gennaio 2013, mentre l’ingiunzione di demolizione era stata notificata al ricorrente il 4 settembre 2012. Il ricorso è quindi tardivo rispetto al termine decadenziale di legge e deve essere dichiarato irricevibile.
Difformità delle opere e motivazione dell’ingiunzione
La censura secondo cui l’ingiunzione sarebbe fondata esclusivamente sulla diversa destinazione d’uso non è condivisibile. Il provvedimento richiama plurime difformità dal titolo edilizio, comprese opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali.
Mancata indicazione del termine e dell’autorità per l’impugnazione
La censura è assorbita dalla declaratoria di tardività e, comunque, il ricorso è stato ritenuto infondato nel suo complesso.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento al ricorrente, che lo ha ricevuto il 2 maggio 2012; non risultano presentate memorie.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato esaminato quale rimedio soggetto a un termine decadenziale, il cui superamento ha determinato l’irricevibilità.
disciplina edilizia sul permesso di costruire e sulle difformità essenziali
La realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali legittima l’ingiunzione di demolizione, secondo quanto accertato nel provvedimento comunale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la notificazione oltre il termine decadenziale decorrente dalla notificazione dell’atto impugnato comporta l’irricevibilità del ricorso.
- L’ingiunzione di demolizione può essere fondata su una pluralità di difformità edilizie; la contestazione non può essere ridotta a uno solo degli elementi motivazionali quando il provvedimento richiama ulteriori violazioni accertate.
- La realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali costituisce presupposto sufficiente per l’adozione dell’ordine di demolizione, ove tali circostanze risultino accertate dall’amministrazione.
Impugnazione dell’ingiunzione di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Albano Laziale per l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione prot. n. 39061/OR0213 del 3 settembre 2012. L’atto concerneva opere edilizie realizzate su un terreno di proprietà del ricorrente in assenza del prescritto permesso di costruire e in difformità rispetto ai titoli edilizi precedentemente acquisiti, inclusa la concessione in sanatoria n. 47/95-S del 21 dicembre 1999.
Accertamenti e procedimento comunale
La contestazione comunale traeva origine dalla comunicazione della Polizia Municipale del 20 aprile 2012 e dalla relazione tecnica del 10 aprile 2012, riferita all’ispezione del 21 marzo 2012. L’accertamento aveva evidenziato che lo stato dei luoghi non corrispondeva alle autorizzazioni rilasciate e che vi erano manufatti privi di titolo autorizzativo.
Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento il 24 aprile 2012, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990. La comunicazione era stata ricevuta dal ricorrente il 2 maggio 2012, senza che risultassero presentate memorie o osservazioni.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto:
- la violazione di legge per la mancata indicazione del termine e dell’autorità davanti alla quale proporre impugnazione;
- l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e il difetto di motivazione, sostenendo che la difformità edilizia fosse stata individuata esclusivamente nella diversa destinazione d’uso dell’immobile rispetto alla descrizione formale contenuta nel titolo in sanatoria.
L’ingiunzione imponeva la rimozione delle opere abusive, previo eventuale dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla notificazione, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Tardività del ricorso
La Sezione ha ritenuto fondato il rilievo preliminare formulato dal Ministero. L’ingiunzione era stata notificata il 4 settembre 2012, mentre il ricorso straordinario era stato notificato l’11 gennaio 2013. Il ricorso è stato quindi proposto oltre il termine decadenziale di legge ed è stato dichiarato irricevibile.
Esame nel merito
Il Collegio ha comunque esaminato la fondatezza delle censure, ritenendole infondate. Il provvedimento comunale non si fondava soltanto sulla diversa destinazione d’uso, ma richiamava plurime difformità rispetto al titolo edilizio. In particolare, le opere risultavano realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal titolo oppure con variazioni essenziali.
La contestazione del ricorrente è stata pertanto ritenuta non idonea a superare la motivazione dell’ingiunzione e le risultanze degli accertamenti tecnici comunali.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato irricevibile per tardività e, comunque, infondato nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →