Sentenza n. 1806/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell'avviso (prot n. DIC.PES.0158404.23.U datato 27/09/2023) di Italferr, notificato il 16/10/2023, recante la “immissione in possesso e/o stato di consistenza per occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione”; - del decreto/ordinanza di RFI n. 315 datato 27/09/2023 (allegato al predetto avviso), notificato in pari data 16/10/2023, recante “l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione”; - della determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell’Adunanza del 20/12/2022, avente natura integrativa e sostitutiva rispetto alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, con la quale, ai sensi dell’art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza”, con conseguente assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 e ss. D.P.R. n. 327/2001; - dell’ordinanza n. 8 del 22/12/2022 della Commissaria Straordinaria (ex D.P.C.M. del 16/4/2021), con la quale si è preso atto dell’intervenuta adozione della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l’approvazione del progetto delle opere: - di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente, non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ordinanza n. 8/2022, recanti approvazione del PFTE, dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all’esproprio, nonché decreto RFI n. 315/2023 e relativo avviso di occupazione d’urgenza.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e RFI)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al procedimento espropriativo per la realizzazione del lotto 1A Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria. Ha dedotto, con riferimento alla determinazione approvativa del PFTE, la violazione del principio DNSH, della disciplina ambientale e della normativa sulla conferenza di servizi, nonché la sottoposizione del progetto a VIA anziché a VAS; ha contestato la mancata trasmissione delle varianti all’autorità competente per la VIA e ha chiesto la caducazione derivata dei pareri, autorizzazioni e nulla-osta acquisiti. Con specifico riferimento al decreto di occupazione d’urgenza ha dedotto la violazione dell’art. 22-bis d.P.R. 327/2001, il difetto di motivazione sull’urgenza, il difetto di istruttoria, l’errore nei presupposti, l’illogicità e lo sviamento. Nei motivi aggiunti ha ribadito la necessità della VAS, contestato il frazionamento del progetto e dedotto l’illegittimità della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel decreto VIA. RFI ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità e l’improcedibilità del ricorso contro il decreto di occupazione d’urgenza, non eseguito e divenuto inefficace per scadenza del termine, nonché la tardività del deposito dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti nella parte relativa alla determinazione n. 7/2022, ritenendo tardiva l’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità. La comunicazione notificata il 20 luglio 2023 indicava infatti il link alla determinazione n. 7/2022 e all’ordinanza n. 8/2022, sicché il ricorrente aveva avuto conoscenza dell’atto presupposto e avrebbe dovuto impugnarlo entro il termine decadenziale di sessanta giorni. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità è autonomamente lesiva e deve essere impugnata immediatamente; la sua mancata tempestiva impugnazione preclude la deduzione dei relativi vizi in occasione dell’impugnazione degli atti successivi. Ne è derivata l’impossibilità di esaminare in via derivata le censure contro il decreto di occupazione d’urgenza. Il ricorso contro il decreto RFI n. 315/2023 è stato inoltre dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il decreto non era stato eseguito ed era divenuto inefficace per scadenza del termine. Il successivo decreto n. 106/2024, non impugnato, è stato ritenuto autonomamente lesivo e non meramente confermativo, in quanto adottato sulla base di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e l’esito in rito.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 327/2001
La determinazione approvativa del PFTE ha comportato l’assoggettamento dell’area al vincolo preordinato all’esproprio.
art. 12 d.P.R. 327/2001 e ss.
La determinazione approvativa del PFTE ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Disciplina l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione; nel caso concreto le censure specificamente rivolte al decreto non sono state esaminate nel merito per sopravvenuta inefficacia del provvedimento.
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
È stato richiamato da RFI per sostenere l’applicazione del termine dimidiato per il deposito dei motivi aggiunti, ma il giudice non ha fondato su tale eccezione la decisione finale.
art. 44, comma 6, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021
Disciplina il procedimento speciale di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere cui si riferisce la controversia; le relative censure non sono state esaminate perché tardive.
art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- La dichiarazione di pubblica utilità costituisce un atto autonomamente lesivo e non un atto meramente preparatorio del decreto di esproprio o di occupazione; deve pertanto essere impugnata immediatamente dalla piena conoscenza, a pena di decadenza.
- La conoscenza della dichiarazione di pubblica utilità può risultare dalla comunicazione amministrativa che renda accessibili, anche mediante link indicato nell’atto notificato, la determinazione approvativa e gli atti cui essa rinvia.
- La mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto autonomamente lesivo preclude la deduzione, in sede di impugnazione dell’atto successivo, dei vizi riferibili esclusivamente all’atto presupposto e impedisce di far valere in via derivata l’illegittimità dell’atto consequenziale.
- Un decreto di occupazione d’urgenza non eseguito, divenuto inefficace per scadenza del termine e sostituito da un successivo provvedimento non impugnato è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il provvedimento successivo di occupazione d’urgenza è autonomamente lesivo e non meramente confermativo quando derivi da una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, anche se riferito alla medesima opera.
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