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Sentenza

Sentenza n. 1806/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - dell'avviso (prot n. DIC.PES.0158404.23.U datato 27/09/2023) di Italferr, notificato il 16/10/2023, recante la “immissione in possesso e/o stato di consistenza per occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione”; - del decreto/ordinanza di RFI n. 315 datato 27/09/2023 (allegato al predetto avviso), notificato in pari data 16/10/2023, recante “l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione”; - della determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell’Adunanza del 20/12/2022, avente natura integrativa e sostitutiva rispetto alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, con la quale, ai sensi dell’art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza”, con conseguente assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 e ss. D.P.R. n. 327/2001; - dell’ordinanza n. 8 del 22/12/2022 della Commissaria Straordinaria (ex D.P.C.M. del 16/4/2021), con la quale si è preso atto dell’intervenuta adozione della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l’approvazione del progetto delle opere: - di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente, non conosciuto.

Giustizia amministrativa202511761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ordinanza n. 8/2022, recanti approvazione del PFTE, dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all’esproprio, nonché decreto RFI n. 315/2023 e relativo avviso di occupazione d’urgenza.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e RFI)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al procedimento espropriativo per la realizzazione del lotto 1A Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria. Ha dedotto, con riferimento alla determinazione approvativa del PFTE, la violazione del principio DNSH, della disciplina ambientale e della normativa sulla conferenza di servizi, nonché la sottoposizione del progetto a VIA anziché a VAS; ha contestato la mancata trasmissione delle varianti all’autorità competente per la VIA e ha chiesto la caducazione derivata dei pareri, autorizzazioni e nulla-osta acquisiti. Con specifico riferimento al decreto di occupazione d’urgenza ha dedotto la violazione dell’art. 22-bis d.P.R. 327/2001, il difetto di motivazione sull’urgenza, il difetto di istruttoria, l’errore nei presupposti, l’illogicità e lo sviamento. Nei motivi aggiunti ha ribadito la necessità della VAS, contestato il frazionamento del progetto e dedotto l’illegittimità della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel decreto VIA. RFI ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità e l’improcedibilità del ricorso contro il decreto di occupazione d’urgenza, non eseguito e divenuto inefficace per scadenza del termine, nonché la tardività del deposito dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti nella parte relativa alla determinazione n. 7/2022, ritenendo tardiva l’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità. La comunicazione notificata il 20 luglio 2023 indicava infatti il link alla determinazione n. 7/2022 e all’ordinanza n. 8/2022, sicché il ricorrente aveva avuto conoscenza dell’atto presupposto e avrebbe dovuto impugnarlo entro il termine decadenziale di sessanta giorni. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità è autonomamente lesiva e deve essere impugnata immediatamente; la sua mancata tempestiva impugnazione preclude la deduzione dei relativi vizi in occasione dell’impugnazione degli atti successivi. Ne è derivata l’impossibilità di esaminare in via derivata le censure contro il decreto di occupazione d’urgenza. Il ricorso contro il decreto RFI n. 315/2023 è stato inoltre dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il decreto non era stato eseguito ed era divenuto inefficace per scadenza del termine. Il successivo decreto n. 106/2024, non impugnato, è stato ritenuto autonomamente lesivo e non meramente confermativo, in quanto adottato sulla base di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e l’esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 327/2001

    La determinazione approvativa del PFTE ha comportato l’assoggettamento dell’area al vincolo preordinato all’esproprio.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001 e ss.

    La determinazione approvativa del PFTE ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

  • art. 22-bis d.P.R. 327/2001

    Disciplina l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione; nel caso concreto le censure specificamente rivolte al decreto non sono state esaminate nel merito per sopravvenuta inefficacia del provvedimento.

  • art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.

    È stato richiamato da RFI per sostenere l’applicazione del termine dimidiato per il deposito dei motivi aggiunti, ma il giudice non ha fondato su tale eccezione la decisione finale.

  • art. 44, comma 6, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    Disciplina il procedimento speciale di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere cui si riferisce la controversia; le relative censure non sono state esaminate perché tardive.

  • art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • La dichiarazione di pubblica utilità costituisce un atto autonomamente lesivo e non un atto meramente preparatorio del decreto di esproprio o di occupazione; deve pertanto essere impugnata immediatamente dalla piena conoscenza, a pena di decadenza.
  • La conoscenza della dichiarazione di pubblica utilità può risultare dalla comunicazione amministrativa che renda accessibili, anche mediante link indicato nell’atto notificato, la determinazione approvativa e gli atti cui essa rinvia.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto autonomamente lesivo preclude la deduzione, in sede di impugnazione dell’atto successivo, dei vizi riferibili esclusivamente all’atto presupposto e impedisce di far valere in via derivata l’illegittimità dell’atto consequenziale.
  • Un decreto di occupazione d’urgenza non eseguito, divenuto inefficace per scadenza del termine e sostituito da un successivo provvedimento non impugnato è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il provvedimento successivo di occupazione d’urgenza è autonomamente lesivo e non meramente confermativo quando derivi da una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, anche se riferito alla medesima opera.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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