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Sentenza

Sentenza n. 642/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Servizio Amministrativo n. 52 del 24.7.2025, prot. n. 0002595, tit. 4 cl. 9 fasc., comunicata alla ricorrente ed al suo legale - a mezzo pec – in data 24.7.2025, a firma del Responsabile del Servizio f.f., nonché Segretario comunale, dr. Lorenzo Di Mauro, avente ad oggetto “revoca della concessione per la gestione e l’uso del centro sportivo comunale, realizzato nella frazione Santino del Comune di San Bernardino Verbano, per grave e reiterato inadempimento”, con la quale il Responsabile del Servizio amministrativo f.f., dr. Di Mauro, ha statuito di: - revocare in autotutela amministrativa, giusto quanto è stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 07.04.2005 e modificata con delibera di Giunta comunale n. 19 del 21.02.2013 e dall’art. 21-quinquies della l. n. 241/90 ss.mm.ii., in conformità ai principi d’imparzialità e buona amministrazione, nonché dei principi di trasparenza e pari trattamento, la concessione per la gestione e l’uso del centro sportivo comunale della frazione Santino del Comune di San Bernardino Verbano, affidata alla società sportiva U.S.D. Victor Intra Calcio per il grave e reiterato inadempimento, la situazione di grave incuria, degrado e abbandono del medesimo; - di dichiarare la società sportiva U.S.D. Victor Intra Calcio decaduta dalla concessione di cui si tratta; - di assegnare alla società sportiva U.S.D. Victor Intra Calcio il termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento per riconsegnare a codesto Ente proprietario il centro sportivo comunale libero da persone e cose e restituire le chiavi; - di riservarsi il diritto di agire in giudizio per eventuali danni subiti dall’Amministrazione comunale; nonché - di ogni altro atto amministrativo antecedente, preordinato, consequenziale o – comunque - connesso al suddetto procedimento di revoca e, in particolare, delle operazioni d’esecuzione forzata / reimmissione nel possesso del Bene pubblico, realizzate coattivamente dall’Amministrazione comunale, in persona del Sindaco pro-tempore, ing. Mariarosa Loiodice, in data 14.8.2025 presso il centro sportivo della frazione Santino; per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata dal Comune di San Bernardino Verbano il 5 gennaio 2026: per l’accertamento e la dichiarazione di inadempimento di Victor Intra Calcio A.S.D., in quanto concessionario del bene pubblico ed a fronte della convenzione del 7.04.2005 (successivamente modificata con deliberazioni G.C. di San Bernardino Verbano n. 19 del 21.02.2013 e n. 45 del12.10.2017) nonché ai sensi dell’art. 1173 c.c. ed occorrendo dell’art. 1218 c.c., ai propri obblighi: i) di custodia e di manutenzione del centro sportivo comunale situato in frazione Santino nel Comune di San Bernardino Verbano; ii) di farsi carico delle spese di gestione relative all’energia elettrica del centro sportivo comunale de quo; e per l’effetto la condanna di Victor Intra Calcio A.S.D. a risarcire al Comune di San Bernardino Verbano il danno ingiustamente arrecato e nella specie, quanto a: i) i danni materiali subìti dal centro sportivo comunale de quo, così come specificato in atti, per un importo complessivo non inferiore a €. 82.668,88, oltre iva di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali, o nella diversa somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa o, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia; ii) le spese ed i costi relativi all’energia elettrica, anni 2018-2025, così come specificato in atti, per un importo pari a €. 2.041,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, o nella diversa somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa o, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta di giustizia; nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente principale, di risarcimento del danno o di indennizzo, accertare e dichiarare la compensazione e comunque l’incidenza, anche in una logica di compensatio lucri cum damno, dei crediti di cui sopra, riconosciuti in capo al Comune di San Bernardino Verbano, in relazione alla quantificazione di quelli riconosciuti in capo a Victor Intra Calcio A.S.D. ed in ogni caso con condanna di Victor Intra Calcio A.S.D. a rifondere al Comune di San Bernardino Verbano le spese ed i compensi di lite;

Giustizia amministrativa202502851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di revoca della concessione per la gestione e l’uso di un centro sportivo comunale, con ordine di riconsegna del bene

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria ha impugnato la determinazione con cui il Comune aveva revocato in autotutela la concessione del centro sportivo, dichiarandola decaduta, ordinando la riconsegna dell’impianto e riservandosi di agire per i danni. Ha dedotto, in sintesi, la violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, sostenendo che il Comune avesse utilizzato impropriamente la revoca per sanzionare asseriti inadempimenti contrattuali, anziché ricorrere alla risoluzione del rapporto secondo le regole civilistiche. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, difetto e insufficienza della motivazione, omessa valutazione degli inadempimenti del Comune relativi alla manutenzione straordinaria, violazione dell’eccezione di inadempimento, dei principi di proporzionalità, buona fede, correttezza e tutela dell’affidamento, nonché omessa considerazione delle osservazioni procedimentali ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. È stata infine dedotta l’incompetenza relativa del Segretario comunale, indicato nell’atto quale Responsabile del Servizio facente funzioni, e l’assenza del controllo di regolarità amministrativa e contabile. La concessionaria aveva altresì formulato domande risarcitorie e, in subordine, di indennizzo da revoca. Il Comune ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento della concessionaria agli obblighi di custodia, manutenzione e pagamento delle utenze elettriche, nonché la condanna al risarcimento dei danni materiali al centro sportivo e dei costi dell’energia elettrica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di procura speciale. La procura era stata rilasciata il 1° luglio 2025, prima dell’adozione del provvedimento impugnato del 24 luglio 2025, e conferiva al difensore un mandato generale riferito alla controversia stragiudiziale e a ogni eventuale fase giudiziale, senza individuare specificamente l’atto e il giudizio amministrativo da instaurare. Secondo il giudice, tale procura non soddisfa il requisito di specialità previsto dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. L’inammissibilità ha impedito l’esame nel merito delle censure relative alla revoca, alla competenza dell’organo emanante, all’istruttoria, alla motivazione e agli asseriti inadempimenti reciproci. La domanda riconvenzionale del Comune è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione. Essa, al di là della qualificazione formale come domanda di accertamento dell’inadempimento, mirava principalmente all’accertamento di obbligazioni civilistiche e al risarcimento di danni materiali derivanti dalla gestione del centro sportivo; pertanto, secondo il TAR, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e può essere riproposta davanti al tribunale civile territorialmente competente. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La proposizione del ricorso amministrativo richiede una procura speciale; una procura anteriore all’adozione dell’atto impugnato e formulata in termini generali, riferita anche a eventuali fasi giudiziali future, non soddisfa tale requisito.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione era richiamata dalla ricorrente per sostenere che la revoca non potesse essere utilizzata quale strumento sostitutivo della risoluzione civilistica per inadempimento; il TAR non ha esaminato la questione nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 42, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata con riferimento alla proposizione della domanda riconvenzionale del Comune; la domanda è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dal Comune quale fondamento delle obbligazioni della concessionaria; la relativa domanda di accertamento e risarcimento è stata ritenuta riconducibile alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal Comune quale fondamento della responsabilità contrattuale della concessionaria; la domanda risarcitoria fondata su tale responsabilità deve essere proposta davanti al giudice ordinario.

Massime di principio

  • La procura per proporre un ricorso amministrativo deve essere speciale e riferita al giudizio o all’atto da impugnare; una procura rilasciata prima dell’adozione dell’atto lesivo e formulata genericamente per una controversia stragiudiziale e per eventuali future fasi giudiziali è inidonea e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • L’inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura impedisce l’esame delle censure rivolte contro il provvedimento amministrativo impugnato.
  • Una domanda riconvenzionale dell’amministrazione che, indipendentemente dalla qualificazione formale, mira all’accertamento di obbligazioni civilistiche e alla condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di una concessione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando non investe l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo.
  • La domanda riconvenzionale proposta nel processo amministrativo non può essere esaminata dal giudice amministrativo se la controversia sostanziale dedotta appartiene alla giurisdizione ordinaria; essa può essere riproposta davanti al tribunale civile territorialmente competente.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e ripartoConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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