Sentenza n. 433/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -dell’esclusione dall’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso indetto dal ministero dell’istruzione finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (decreto n. 499 del 21 aprile 2020) e disposizioni modificative ai sensi dell’art. 59 comma 11 d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106; - della risposta alla domanda n. 8 a risposte multiple ritenute ambigue, incerte e non univoche, inerenti alla prova scritta di Letteratura Italiana e Lingua Italiana, per la classe di concorso A012 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado); - di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e conseguente a quelli di cui sopra, anche se non conosciuto al ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/2/2023: della graduatoria finale (prove ultimate) del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la classe A012, fondata sul mancato raggiungimento del punteggio minimo, nonché graduatoria finale della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere conseguito 68/100 nella prova scritta del concorso, ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., contestando la valutazione della risposta fornita al quesito n. 8 di Letteratura italiana e Lingua italiana per la classe A012. Il quesito, relativo al brano "La Lupa" di Giovanni Verga, chiedeva di individuare il punto di vista orientante la narrazione. La Commissione aveva indicato come corretta la risposta relativa alla focalizzazione esterna, mentre la candidata aveva scelto quella relativa alla focalizzazione zero. Secondo la ricorrente, il quesito era ambiguo e non univoco e la risposta da lei indicata avrebbe dovuto essere considerata esatta, o almeno parimenti corretta, con attribuzione di due punti e conseguente ammissione alle prove orali. A sostegno ha prodotto definizioni del concetto di focalizzazione, un manuale scolastico e un parere professionale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria definitiva, deducendo le medesime censure. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini per la notificazione del ricorso accessorio alle amministrazioni, asseritamente non perfezionata a causa di un attacco informatico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale ritenendolo infondato e ha ritenuto di poter prescindere dalla questione della possibile tardività dei motivi aggiunti. Il Collegio ha ricostruito il procedimento di predisposizione e validazione dei quesiti, rilevando che essi erano elaborati da una Commissione nazionale composta da soggetti qualificati, sulla base dei programmi normativi della classe di concorso, e somministrati secondo modalità previste dalla disciplina concorsuale. Ha affermato che la scelta dei quesiti e l'individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento. Nel caso concreto l'Amministrazione aveva fornito adeguate spiegazioni, anche con riferimento alla specifica nozione di focalizzazione applicata al testo di Verga. La risposta indicata dalla Commissione risultava, secondo il TAR, sicuramente corretta, mentre le altre opzioni, compresa quella scelta dalla ricorrente, costituivano distrattori plausibili ma non corretti. La struttura del quiz a risposta multipla impone infatti di correlare la domanda a tutte le opzioni e di individuare quella più corretta o esaustiva; la presenza di margini interpretativi non rende di per sé illegittimo il quesito, purché non emerga un errore manifesto. Le doglianze sull'esclusione sono state quindi respinte. I motivi aggiunti contro la graduatoria definitiva sono stati dichiarati improcedibili e comunque respinti, poiché fondati sulle medesime censure già ritenute infondate. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
La ricorrente lo ha invocato quale parametro di buon andamento e imparzialità per contestare la formulazione del quesito e la valutazione della risposta; il ricorso è stato tuttavia respinto.
art. 59, comma 11, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
Richiamato nell'epigrafe quale base normativa delle disposizioni modificative della procedura concorsuale.
art. 24, comma 3, lettere a) e b), l. 30 dicembre 2010, n. 240
Richiamato per individuare alcune categorie di componenti della Commissione nazionale incaricata della predisposizione dei quesiti.
art. 2 del decreto dipartimentale 21 gennaio 2022, n. 174
Disciplina la predisposizione, il deposito, la verifica e la validazione dei quesiti della prova scritta attraverso la piattaforma informatica.
D.M. 9 novembre 2021, n. 326
Stabilisce la struttura della prova scritta, con cinquanta quesiti a risposta multipla ripartiti tra materia della classe di concorso, lingua inglese e competenze digitali, nonché la somministrazione casuale dell'ordine dei quesiti.
art. 4 D.M. 9 novembre 2021, n. 326
Richiamato per la modalità casuale di somministrazione dell'ordine dei quesiti a ciascun candidato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base del provvedimento di oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La scelta dei quesiti di una prova concorsuale e l'individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o travisamento.
- In una prova a risposta multipla la correttezza della risposta deve essere valutata correlando il testo della domanda a tutte le opzioni proposte; la presenza di alternative plausibili, ma non ugualmente corrette o esaustive, non rende di per sé ambiguo o illegittimo il quesito, poiché tali alternative possono svolgere la funzione di distrattori.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella della Commissione concorsuale, quando quest'ultima sia sorretta da una motivazione adeguata e non risulti manifestamente inattendibile o incongrua.
- La possibilità che un quesito presenti margini di valutazione interpretativa è compatibile con una selezione concorsuale, purché la risposta individuata dalla Commissione risulti obiettivamente attendibile e non emerga un errore manifesto nella formulazione o nella correzione.
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