Sentenza n. 3162/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 482/2025, depositata e resa pubblica il 20 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 260/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 6 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 482/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della pronuncia e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per l'esecuzione della pronuncia.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono al giudice dell'ottemperanza di fissare un termine per l'esecuzione e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione statale quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine fissato nella decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, indicando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
- L'eventuale incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente non impedisce l'esecuzione della pronuncia, potendo il commissario ricorrere, nei casi previsti, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso.
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