Cassazione Penale, Ordinanza n. 17801/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge nel caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 2.400 di multa in relazione ai reati contestati nel capo di imputazione. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sia ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice; poiché tali profili non erano stati dedotti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello resa su concorde richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo per motivi attinenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra decisione e accordo, oltre che per eventuale illegalità della pena concordata.
art. 129 c.p.p.
La parte ricorrente ne ha lamentato l'erronea applicazione per la mancata pronuncia di proscioglimento; la Corte non entra nel merito di tale doglianza perché il ricorso è inammissibile per difetto di motivi consentiti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di appello pronunciata all'esito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi che incidano sulla formazione del consenso delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Nel patteggiamento in appello le parti esercitano un potere dispositivo che dà luogo a un negozio processuale; una volta recepito nella decisione, esso non può essere unilateralmente rimesso in discussione tramite ricorso per cassazione, salvo l'ipotesi di illegalità della pena concordata.
- La deduzione di vizi estranei all'area dell'impugnabilità consentita determina l'inammissibilità del ricorso e comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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