Cassazione Civile, Ordinanza n. 24327/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione a un’istanza della società volta a ottenere la revoca della sospensione dell’erogazione di un rimborso IVA per l’anno 2002. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato perché pendevano giudizi relativi a due avvisi di accertamento; in appello, invece, la CTR del Lazio aveva accolto la domanda ritenendo che la sospensione non fosse più giustificata, poiché la società era risultata vittoriosa in due gradi di giudizio e le relative sentenze erano immediatamente esecutive. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e degli artt. 67-bis e 69 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sospensione del rimborso fosse legittima sino al giudicato delle sentenze favorevoli al contribuente e che il comma 9 dell’art. 38-bis consentisse la tutela invocata dall’Ufficio; (2) violazione dell’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 per non avere il giudice rilevato d’ufficio la carenza di titolarità del diritto al rimborso, poiché il credito IVA risultava ceduto a terzi con scrittura privata autenticata e notificata all’Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che il comma 9 dell’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 non è la norma pertinente al caso, perché riguarda l’ipotesi diversa del rimborso già eseguito e della successiva notifica di avviso di rettifica o accertamento; la questione del potere di sospendere l’erogazione del rimborso richiesto dal contribuente va invece ricondotta alle diverse regole sulla garanzia e, nei casi tipizzati, alla sospensione prevista dal medesimo art. 38-bis. La definitività delle sentenze favorevoli al contribuente, quindi, non era decisiva ai fini della legittimità del silenzio-rifiuto fondato su tale comma. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo deducibile anche d’ufficio la questione della titolarità sostanziale del credito chiesto a rimborso, poiché nei giudizi di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Poiché dagli atti risultava la cessione del credito IVA a terzi, il giudice del rinvio dovrà verificare se la società fosse ancora titolare del diritto al rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale utilizzato per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 38-bis d.P.R. 633/1972
il comma 1 richiede garanzia per ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA; il comma 3 prevede la sospensione in presenza di specifiche contestazioni penali nel relativo periodo d’imposta; il comma 9 disciplina invece l’ipotesi diversa del rimborso o della compensazione già eseguiti e della successiva notifica di avviso di rettifica o accertamento.
artt. 67-bis e 69 d.lgs. 546/1992
sono richiamati dall’Agenzia ma la Corte li considera non decisivi rispetto al caso concreto, perché la fattispecie non riguarda la fase esecutiva del rimborso già disposto bensì la sospensione della sua erogazione.
R.D. n. 2440 del 1923, art. 69
è richiamato come disposizione che consente la sospensione del pagamento per esigenze di tutela dell’eventuale compensazione con crediti erariali, in ambito diverso da quello del comma 9 dell’art. 38-bis.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23
regola la sospensione del pagamento a tutela della possibile compensazione con partite attive dell’Erario; la Corte ne afferma l’autonomia applicativa rispetto all’art. 38-bis.
d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, comma 1, n. 5
è richiamato come base della sospensione del rimborso prevista dal comma 3 dell’art. 38-bis nel testo ratione temporis applicabile.
D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8
sono richiamati come riferimento normativo del testo vigente dell’art. 38-bis per la sospensione in presenza di determinati reati tributari.
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente attraverso il principio per cui il contribuente, attore sostanziale nel giudizio di rimborso, deve provare i fatti costitutivi del diritto richiesto.
Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951
viene richiamata per affermare che la titolarità del diritto azionato è elemento costitutivo della domanda e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice dagli atti.
Cass. civ., 15 maggio 2023, n. 13200
viene richiamata per ribadire che, nelle controversie di rimborso tributario, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e sopporta l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente a oggetto il rimborso di un tributo, il contribuente che lo richiede è attore sia in senso formale sia in senso sostanziale; perciò deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, mentre le contestazioni dell’Ufficio sulla sussistenza o qualificazione di tali fatti integrano mere difese.
- La titolarità sostanziale del diritto azionato costituisce un elemento costitutivo della domanda di rimborso e può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio dagli atti, senza che ciò integri un’eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni.
- In tema di rimborso IVA, l’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 va interpretato distinguendo nettamente: la garanzia per ottenere il rimborso; la sospensione tipizzata in presenza di specifici reati nel periodo d’imposta; e la diversa disciplina del rimborso già eseguito seguito a successivo avviso di rettifica o accertamento. Non è consentito estendere il comma 9 alla fase antecedente dell’erogazione del rimborso.
- Le disposizioni che consentono la sospensione del pagamento a tutela della compensazione con crediti erariali operano in un ambito autonomo rispetto alla disciplina speciale del rimborso IVA e non possono essere sovrapposte in modo da determinare un cumulo ingiustificato di garanzie o cautela sul medesimo credito.
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