Cassazione Civile, Ordinanza n. 17639/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due operazioni concluse contestualmente su un immobile in comproprietà: una compravendita con cui un soggetto trasferiva all'altro quote del bene e un preliminare con cui il medesimo immobile veniva promesso al figlio del debitore originario a un prezzo coincidente con il debito ceduto, da pagarsi in rate mensili. I giudici di merito hanno ritenuto che le due pattuizioni fossero collegate in modo funzionale e facessero parte di un'unica operazione economica diretta a garantire il credito del cessionario, con conseguente nullità per patto commissorio ex art. 2744 c.c. Il ricorrente principale ha sostenuto che mancassero gli elementi del patto commissorio, perché non vi sarebbe stata coercizione del debitore né garanzia di un debito non ancora scaduto, trattandosi invece di datio in solutum e di negozi autonomi; ha inoltre denunciato violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell'art. 115 c.p.c., contestando la mancata ammissione di prove orali e la ricostruzione unitaria dell'operazione. Il ricorrente incidentale ha invece censurato la regolazione delle spese, lamentando la compensazione parziale nonostante l'esito a lui favorevole in entrambi i gradi di merito e contestando altresì la quantificazione dei compensi professionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e comunque infondati nel merito alla luce dell'interpretazione funzionale del divieto di patto commissorio: ciò che rileva è la finalità di garanzia dell'intera operazione e il risultato concreto di coercizione del debitore, non una violenza o pressione economica in senso stretto. Ha confermato la lettura della Corte d'appello, che aveva desunto l'unitarietà dell'operazione da vari indici sintomatici, tra cui il pregresso rapporto debitorio, la contestualità degli atti, il prezzo, l'assenza di concreto interesse all'acquisto e il rapporto di parentela tra le parti. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso la violazione delle regole sulle spese, rilevando che nel processo la parte era rappresentata congiuntamente da Daniele e Marco Riccobono; inoltre ha giudicato infondata la censura sulla liquidazione dei compensi, reputando non sindacabile in cassazione la scelta del giudice di merito di applicare i parametri minimi, purché non sotto i minimi tariffari. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate, con disposizione sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2744 c.c.
Il divieto di patto commissorio va letto in senso funzionale: è vietata l'operazione che, nel suo risultato concreto, attribuisca al creditore una garanzia per il credito mediante il trasferimento del bene del debitore in caso di inadempimento, anche attraverso più negozi collegati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove quando la doglianza mira in realtà a contestare il convincimento del giudice di merito.
art. 1362 c.c.
I canoni ermeneutici contrattuali non risultano violati quando il giudice di merito ricostruisce l'intenzione comune delle parti sulla base degli elementi oggettivi e degli indici sintomatici dell'operazione complessiva.
art. 115 c.p.c.
Non ricorre violazione della regola di decisione sulle prove se il giudice trae dal materiale istruttorio conclusioni diverse da quelle auspicate dalla parte, senza ignorare fatti non contestati in modo decisivo.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro regolazione va letta nel contesto della parte processuale effettivamente rappresentata nel giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione, anche parziale, delle spese viene scrutinata tenendo conto della posizione processuale complessiva e dell'esito globale della lite.
art. 1284, comma 4, c.c.
Sulle somme dovute in restituzione decorrono gli interessi nella misura legale maggiorata prevista dalla norma dal momento indicato dalla Corte territoriale.
art. 4 d.m. n. 55/2014
La liquidazione dei compensi va ricondotta allo scaglione di valore della causa individuato dal giudice di merito.
art. 5 d.m. n. 55/2014
Nel liquidare i compensi professionali il giudice può applicare i parametri tabellari previsti per lo scaglione di riferimento, purché non si scenda sotto i minimi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di patto commissorio va accertato in base alla funzione economico-pratica dell'intera operazione, non alla sola veste formale dei singoli negozi: se più atti sono collegati e sono diretti a costituire una garanzia per un debito, l'operazione può essere nulla anche quando sia articolata in contratti diversi e formalmente autonomi.
- La nozione di coercizione rilevante ai fini del patto commissorio non coincide con una violenza o pressione esplicita sul debitore, ma può emergere dal risultato complessivo dell'assetto negoziale, cioè dall'assoggettamento preventivo del bene al soddisfacimento del creditore in caso di mancato pagamento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito, delle prove o della credibilità degli indizi utilizzati dal giudice di appello.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori è sindacabile solo entro limiti molto ristretti, perché la scelta dei mezzi di prova rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- La liquidazione delle spese e dei compensi va valutata considerando la parte processuale effettivamente rappresentata nel giudizio; quando più soggetti agiscono o resistono congiuntamente come un'unica parte processuale, non sempre le loro posizioni possono essere scisse ai fini della regolazione delle spese.
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