Cassazione Penale, Sentenza n. 8132/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., 147 cod. pen.; il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza della motivazione per non aver adeguatamente valutato le sue condizioni di salute, in particolare il disturbo psichico e le problematiche di obesità e alcol-dipendenza
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e reiterativo di argomentazioni di merito già esaminate dal Tribunale di sorveglianza; ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui le condizioni cliniche (obesità, alcol-dipendenza, probabile disturbo di personalità con connotazione depressiva) non sono tali da rendere incompatibile il regime detentivo, non richiedono cure costanti né limitano significativamente l'autonomia. Si è dato rilievo anche alla revoca precedente della detenzione domiciliare (12 luglio 2019) per commissione di reati. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
La norma è applicata per valutare la compatibilità dello stato di salute del detenuto con il regime detentivo: la detenzione domiciliare può essere concessa solo se le condizioni cliniche rendono incompatibile la permanenza in carcere; qui la Corte ha ritenuto che non ricorresse tale incompatibilità
codice penale
Richiamato in combinato disposto con l'art. 47-ter per le misure alternative o il differimento dell'espiazione della pena; la Corte ne valorizza i presupposti sanitari e di pericolosità sociale nella valutazione discrezionale già compiuta dal Tribunale di sorveglianza
codice di procedura penale
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di ricorso manifestamente infondato, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte la impiega per sanzionare l'inammissibilità del ricorso
giurisprudenza costituzionale
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; serve a giustificare la condanna quando non risultano elementi esimenti dalla colpa nella presentazione di ricorsi infondati
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a riproporre valutazioni di merito già compiute dal giudice di merito, senza specifiche censure sulla motivazione legale, è spesso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità
- Per ottenere la detenzione domiciliare per incompatibilità carceraria per motivi di salute è necessario dimostrare con documentazione clinica che le condizioni siano gravi, limitino significativamente l'autonomia o richiedano cure costanti non reperibili in carcere
- Relazioni sanitarie che attestino buone condizioni generali o che attribuiscano il disturbo a reazione allo stato detentivo indeboliscono la richiesta di misure alternative
- La precedente revoca di misure alternative e la commissione di reati durante la misura incidono negativamente sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla concessione di misure detentive più favorevoli
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante che il ricorso contenga censure motivate e specifiche
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