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Ordinanza

Ordinanza n. 5403/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 5263/2021 del 31.05.2021 (RG 42527/19) e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 3290/2022 (RG 11812/2022).

Giustizia amministrativa202510567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e del decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e di un decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale. La ricorrente ha depositato un certificato di non proposizione dell'appello rilasciato dalla Corte d'Appello di Roma, ma non ha depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, rilasciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. Il TAR ha inoltre ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto, a carico della ricorrente, il deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio. Ha disposto, a carico del Ministero resistente, un incombente istruttorio consistente nella produzione di chiarimenti scritti sui fatti di causa, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e avvertendo che l'eventuale mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza è necessaria la produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza oggetto dell'esecuzione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza deve essere rilasciata dal Tribunale competente.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio da parte dell'Amministrazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza, il ricorrente deve depositare l'attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dall'ufficio giudiziario competente; il solo certificato di non proposizione dell'appello non è ritenuto sufficiente.
  • Quando la definizione del giudizio di ottemperanza richiede ulteriori elementi sui fatti di causa, il giudice può disporre chiarimenti scritti a carico dell'amministrazione resistente, assegnando un termine e avvertendo che l'inosservanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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