Cassazione Penale, Ordinanza n. 14165/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Locri alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di porto ingiustificato di un manganello, ritenuto riconducibile all'art. 4 della legge n. 110/1975. Con l'impugnazione poi qualificata come ricorso per cassazione, deduceva: a) incongruità e carenza motivazionale della sentenza, per non essersi soffermata adeguatamente sulla natura dell'arma e sul pericolo di offesa connesso al suo possesso; b) mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato; c) omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; d) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, già richieste in primo grado. La Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione di merito era coerente e logicamente strutturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha osservato che le doglianze non denunciavano reali vizi della motivazione o specifiche violazioni di regole inferenziali, ma sollecitavano un riesame del fatto e delle prove. Ha inoltre ritenuto incensurabile la motivazione sul trattamento sanzionatorio, sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice per il porto ingiustificato di arma o oggetti atti ad offendere; nel caso concreto il fatto è stato ricondotto al porto ingiustificato di un manganello.
art. 568, comma 5, c.p.p.
base normativa per la trasmissione degli atti dalla corte d'appello alla Corte di cassazione dopo la riqualificazione dell'impugnazione.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata anche quando risulti assente uno solo dei presupposti richiesti; nel caso concreto l'esclusione è stata giustificata dalla non episodicità della condotta e dalla gravità del fatto.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove quando la sentenza impugnata presenti una motivazione coerente, logica e saldamente ancorata alle risultanze processuali.
- Le censure che si limitano a prospettare generiche carenze motivazionali, senza individuare specifiche violazioni delle regole inferenziali poste a base del convincimento del giudice, sono inammissibili.
- La motivazione che dia conto dell'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p. è sufficiente a sorreggere il diniego della particolare tenuità del fatto.
- La non episodicità della condotta e la gravità complessiva del fatto possono escludere la particolare tenuità anche a prescindere dal solo dato dei precedenti penali.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione quando risultino congruamente motivati e non affetti da illogicità manifeste.
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