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Sentenza

Sentenza n. 6107/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’accertamento e declaratoria della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. di cui è causa e della illegittima occupazione dei terreni e della realizzazione dell’opera pubblica con conseguente ordine alle amministrazioni resistenti di procedere ciascuna per quanto di ragione e competenza all’eliminazione dell’opera pubblica ed al risarcimento del danno patito e patiendo dai ricorrenti, per danno patrimoniale e non patrimoniale, danno emergente e lucro cessante.

Giustizia amministrativa202509039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: occupazione temporanea e d’urgenza e realizzazione di una conduttura fognaria con pozzetti sui terreni privati, nonché mancato ripristino dei luoghi dopo la restituzione formale delle aree

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, dell’illegittimità dell’occupazione e della realizzazione dell’opera, con eliminazione della conduttura e risarcimento dei danni; in subordine, il risarcimento senza rimozione dell’opera. Hanno sostenuto che la dichiarazione di pubblica utilità, adottata il 30 settembre 2019, fosse divenuta inefficace il 30 settembre 2024 e che l’occupazione fosse quindi sine titulo. Hanno inoltre dedotto il mancato ripristino dello stato originario dei terreni, la modifica dell’orografia e del deflusso delle acque, la presenza di materiali di risulta e vegetazione infestante, chiedendo il ristoro del mancato reddito agricolo, dei costi di bonifica e ripristino, del deprezzamento dei fondi e del danno non patrimoniale. ACEA ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda relativa all’indennità di asservimento e ha sostenuto la legittimità della procedura, dell’occupazione e della restituzione delle aree entro i termini. Roma Capitale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di non avere adottato atti né svolto attività nella procedura.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulle domande concernenti la riduzione in pristino, l’accertamento dell’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, l’eliminazione dell’opera e il risarcimento dei danni, mentre ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla domanda di determinazione dell’indennità di asservimento, con possibilità di prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di Roma Capitale, ritenendola legittimata passivamente quale beneficiaria dell’espropriazione. Nel merito, ha escluso l’occupazione sine titulo: la dichiarazione di pubblica utilità, i decreti di occupazione temporanea e d’urgenza e la restituzione formale delle aree erano provvedimenti non impugnati e quindi validi ed efficaci; inoltre, dal sopralluogo del 6 agosto 2024 risultava un accordo per la permanenza materiale di ACEA sui fondi allo scopo di eseguire il ripristino. È stata quindi respinta la domanda di dichiarazione dell’illegittimità dell’occupazione, di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e di rimozione dell’opera. Il ricorso è stato invece accolto quanto al mancato ripristino dei terreni. La restituzione formale senza rimessione in pristino è stata qualificata come condotta illecita lesiva del diritto di proprietà, imputabile ad ACEA quale soggetto che aveva eseguito i lavori e doveva garantire il corretto ripristino. È stato riconosciuto al proprietario coltivatore diretto il lucro cessante per mancato reddito agricolo, quantificato in euro 9.644,38, oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati. È stato riconosciuto anche il danno emergente corrispondente ai costi necessari per bonifica, ripristino dello strato edafico, recupero della fertilità e guardiania, da determinarsi mediante accordo o perizia tecnica ai valori correnti. È stato escluso il danno non patrimoniale per mancata prova dei presupposti dell’art. 2059 c.c. La condanna risarcitoria è stata pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con termine di 90 giorni per l’accordo sulla quantificazione, prorogabile a 180 giorni in caso di perizia, e pagamento entro i successivi 30 giorni. Spese compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    le controversie ... concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio ... ferme restando ... le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa

    La determinazione e il pagamento delle indennità espropriative o di asservimento spettano al giudice ordinario, mentre le controversie risarcitorie e quelle relative agli atti amministrativi ablatori restano, nei limiti indicati, al giudice amministrativo.

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere ... in materia di espropriazione per pubblica utilità

    Rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie su atti, comportamenti e danni collegati all’esercizio di poteri espropriativi, anche quando si deducano occupazioni illegittime o mancata retrocessione, restando al giudice ordinario la determinazione e corresponsione delle indennità.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata posta a fondamento della legittimità della procedura espropriativa e dell’occupazione temporanea.

  • art. 6, comma 8, d.P.R. 327/2001

    Ha consentito la delega ad ACEA dell’esercizio dei poteri espropriativi, senza escludere la riferibilità della procedura al beneficiario dell’espropriazione.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Non è stato applicato quale criterio equitativo, perché il danno da mancato godimento era determinabile sulla base del reddito agricolo provato e i costi di ripristino dovevano essere stimati analiticamente.

  • art. 2043 c.c.

    La mancata rimessione in pristino del fondo dopo la cessazione dell’occupazione legittima costituisce fatto illecito lesivo del diritto di proprietà e fonte di responsabilità risarcitoria.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale non è risarcibile in assenza di prova dei relativi presupposti e di concreta allegazione della sua consistenza.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare una condanna risarcitoria stabilendo i criteri di liquidazione e rimettendo alle parti la quantificazione concreta entro un termine, con successivo ricorso in ottemperanza in caso di mancato accordo.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda devoluta al giudice ordinario può essere proseguita davanti a quest’ultimo mediante translatio iudicii.

Massime di principio

  • La controversia sulla determinazione o corresponsione dell’indennità di asservimento o di espropriazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche quando sia connessa a domande risarcitorie o siano dedotti vizi degli atti ablatori; restano al giudice amministrativo le domande relative all’esercizio del potere, all’illegittimità dell’occupazione e al risarcimento del danno da attività amministrativa.
  • L’occupazione collegata a una dichiarazione di pubblica utilità e a validi decreti di occupazione temporanea non diviene sine titulo per il solo decorso del tempo quando le aree siano state formalmente restituite entro i termini e i relativi provvedimenti non siano stati impugnati.
  • La restituzione formale di un bene occupato temporaneamente non esonera l’amministrazione o il soggetto delegato dall’obbligo di riconsegnarlo nello stato originario, salvo che una modifica permanente sia sorretta da un valido titolo ablatorio o costitutivo di servitù; la mancata rimessione in pristino può integrare un illecito risarcibile anche se l’occupazione è stata legittima.
  • Il danno derivante dalla mancata rimessione in pristino comprende i costi necessari per riportare il bene allo stato precedente e il lucro cessante per il mancato godimento successivo alla restituzione alterata; i costi di ripristino devono essere determinati mediante stima tecnica analitica ai valori correnti, mentre il mancato reddito può essere liquidato sulla base del reddito agricolo provato.
  • La condanna risarcitoria ex art. 34, comma 4, c.p.a. può fissare criteri generali e termini per la quantificazione concordata del danno, prevedendo il ricorso all’ottemperanza qualora le parti non raggiungano l’accordo.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoOccupazione illegittima e acquisizione sananteDanno da provvedimento illegittimoReintegrazione in forma specifica
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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