Cassazione Civile, Ordinanza n. 34489/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del visto del pubblico ministero risultante dal registro informatico come indice dell’inizio della conoscibilità dell’atto. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provava una comunicazione effettuata nelle forme di rito; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo circa l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee e che non potesse gravare sul PM l’onere di dimostrare il momento effettivo di conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre ha ritenuto che, comunque, la decisione del Tribunale fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità: l’opposizione al decreto di pagamento in materia di spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; se tale comunicazione o notificazione manca, si applica il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Poiché, nella specie, l’opposizione era comunque tardiva anche rispetto a quest’ultimo termine, l’esito di inammissibilità è stato confermato. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, e non è stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’opposizione al decreto di pagamento per il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si propone secondo il rimedio previsto per le spese di giustizia.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
art. 702-quater c.p.c.
Il decreto di liquidazione è assimilato, quanto al rimedio, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso non supera il filtro di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 136 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della comunicazione del decreto, ma la censura non è stata accolta.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova circa la comunicazione/conoscibilità dell’atto, ma la Corte ha ritenuto comunque tardiva l’opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato segue il rito sommario e deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Se la comunicazione o notificazione del decreto manca, il termine applicabile non è illimitato: opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
- La mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Un ricorso non supera il vaglio di ammissibilità quando la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, anche se la motivazione del giudice di merito è solo parzialmente corretta.
- In tema di spese di giustizia, la contestazione sulla regolarità della comunicazione non esonera la parte dall’allegare e dimostrare i fatti necessari a superare la tardività dell’opposizione; se la tardività è comunque accertata, la censura resta priva di decisività.
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