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Ordinanza

Ordinanza n. 511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 778/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Umbria n. 778/2025 e hanno chiesto incidentalmente la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Il Collegio ha rilevato che l'appello pone questioni interpretative degli artt. 1754 e 1761 c.c., ritenute meritevoli di più approfondito esame nella fase di merito. La misura cautelare è stata valutata anche alla luce del bilanciamento degli opposti interessi, al fine di giungere alla discussione di merito re adhuc integra.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata giustificata dalla necessità di approfondire in sede di merito le questioni relative all'interpretazione degli artt. 1754 e 1761 c.c. e dal bilanciamento degli interessi contrapposti. È stata fissata l'udienza pubblica del 4 giugno 2026 per la discussione dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 1754 c.c.

    La sua interpretazione è indicata come questione da approfondire nella fase di merito dell'appello.

  • art. 1761 c.c.

    La sua interpretazione, in rapporto alle questioni dedotte con l'appello, deve essere ulteriormente esaminata in sede di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando le questioni giuridiche dedotte, anche interpretative di norme codicistiche, richiedano un approfondito esame nel merito e il bilanciamento degli interessi renda opportuno preservare la situazione controversa fino alla decisione definitiva.
  • La concessione della misura cautelare può essere motivata dall'esigenza di giungere all'udienza di merito re adhuc integra, evitando che l'esecuzione della sentenza impugnata produca effetti tali da pregiudicare l'utilità della successiva decisione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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