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Sentenza

Sentenza del 26/11/2018 n. 3409 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

RISCOSSIONE - Preavviso di iscrizione ipotecaria - Impugnabilità "facoltativa" dell'atto - Possibilità - Impugnabilità dell'atto tipico successivo - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello del contribuente è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata riformata. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato annullato perché comprendeva anche crediti erariali inesistenti, prescritti o estinti. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, considerato il comportamento collaborativo dell'Amministrazione finanziaria, che aveva riconosciuto l'inesistenza di parte del credito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a propri immobili, sostenendo: l'autonoma impugnabilità dell'atto; la sua nullità per mancata indicazione dell'immobile interessato; l'inclusione di crediti erariali prescritti o comunque estinti e di crediti per i quali era stata concessa la rateizzazione. Il giudice ha inoltre chiarito che il preavviso, pur non essendo espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, può essere impugnato facoltativamente, senza che la sua mancata impugnazione impedisca di contestare la pretesa in occasione dell'atto tipico successivo.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elencazione tassativa degli atti impugnabili non preclude la possibilità di ricorrere contro provvedimenti non espressamente elencati, ma contenenti una pretesa tributaria definita.

    L'elenco degli atti impugnabili non impedisce al contribuente di contestare un atto atipico quando questo manifesta in modo concreto e definito una pretesa tributaria. La mancata impugnazione dell'atto atipico non determina la cristallizzazione della pretesa, che può essere contestata al momento della notifica dell'atto tipico successivo.

  • Principio giurisprudenziale sull'impugnazione facoltativa degli atti presupposti

    Il contribuente può, ma non deve, impugnare l'atto presupposto; in caso di mancata impugnazione, può difendersi senza preclusioni contro l'atto successivo.

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria è facoltativamente impugnabile. La sua mancata contestazione non comporta acquiescenza né perdita del diritto di difesa rispetto alla pretesa tributaria, quando questa venga nuovamente formalizzata in un atto tipico.

Massime di principio

  • Un atto dell'Amministrazione non espressamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 può essere impugnato quando contiene una pretesa tributaria concreta, attuale e definita.
  • L'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria è facoltativa: il contribuente può contestarlo immediatamente, ma non è obbligato a farlo per conservare il diritto di difendersi successivamente.
  • La mancata impugnazione dell'atto atipico non impedisce di impugnare l'atto tipico successivo e di contestare, in quella sede, l'esistenza, la prescrizione, l'estinzione o l'importo dei crediti.
  • Un provvedimento cautelare o prodromico fondato anche solo in parte su crediti inesistenti, prescritti o estinti può essere annullato, soprattutto quando l'Amministrazione abbia riconosciuto l'erroneità della pretesa.
  • La presenza di una rateizzazione o di altri fatti estintivi o sospensivi del debito deve essere valutata con riferimento ai singoli crediti e può incidere sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria.

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