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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12722/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per aver apposto un lucchetto al cancello di un terreno da lui di fatto reclamato, impedendo l'accesso al locatario Domenico Mangano e minacciandolo; in appello la fattispecie era stata parzialmente riqualificata e la pena ridotta, ma era stata revocata la sospensione condizionale e conferita una provvisionale alla parte civile. Con il ricorso in Cassazione il difensore ha denunciato: (1) vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa in relazione alla tempestività della querela e ad altre norme processuali; (2) travisamento delle prove e mancanza di riscontri, sostenendo che Mangano non era stato impedito nell'accesso e non era più titolare di diritti sull'immobile dal 2012; (3) assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e legittima reazione a uno spoglio, richiamando anche art. 51 cod. pen.; (4) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis; (5) eccessività della pena, sproporzione della provvisionale e illegittima revoca della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte: ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi (tra cui le doglianze sul travisamento della prova, sulla corrispondenza tra imputazione e sentenza, sull'applicazione dell'art. 131-bis e sulle censure di diritto di difesa), confermando la valutazione di merito della Corte di appello sulla ricostruzione fattuale e probatoria; ha però accolto il motivo relativo alla revoca ingiustificata della sospensione condizionale della pena, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale a favore dell'imputato. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato è stato condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.686, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma della fattispecie originariamente contestata (violenza privata): la Corte d'appello aveva in primo grado condannato il ricorrente per questa fattispecie; la Cassazione non ha alterato la valutazione di fatto che legittimava la condanna.

  • art. 392 cod. pen.

    Norma con cui il fatto è stato in appello riqualificato (reato meno grave rispetto alla contestazione iniziale): la Corte di Cassazione ha ritenuto lecita la riqualificazione operata dal giudice di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente: la Corte di appello aveva escluso l'applicazione per motivi congrui; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente quale titolo di giustificazione (reazione legittima): la Corte di merito non ha ritenuto sussistente la giustificazione e la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto nella valutazione.

  • artt. 128, 129, 529 cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa: la Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze riproduttive e non fondate, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sui profili di fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti oggettivi e soggettivi del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato tali limiti per dichiarare inammissibili censure non consentite.

  • art. 192 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sulle prove e sulle modalità probatorie invocate dal ricorrente: la Corte di merito ha motivato la valutazione probatoria (es. durata del rapporto locatizio, impedimento al passaggio dei mezzi) e la Cassazione ha ritenuto la motivazione immune da vizi di legittimità.

  • art. 24 e art. 111 Cost., art. 6 CEDU

    Principi invocati relativi al diritto di difesa e al giusto processo: la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze che prospettavano violazioni, atteso che la valutazione probatoria e le motivazioni del giudice di merito erano adeguate.

  • artt. 133, 163 cod. pen.

    Norme relative alla determinazione della pena e ai principi di proporzione: le critiche sulla dosimetria della pena sono state qualificate come valutazioni di merito non rimesse al sindacato di legittimità, salvo il vizio relativo alla revoca della sospensione condizionale.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla proporzione della pena e sui rimedi, ma la Corte ha ritenuto le censure di merito non ammissibili in cassazione.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020) e succ. modd.

    Norma che regola la trattazione scritta del procedimento (modalità di deposito delle conclusioni scritte): la trattazione è stata disposta per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una libera rivalutazione delle prove: le censure che mirano esclusivamente a proporre una diversa valutazione dei fatti sono manifestamente infondate se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la ricostruzione probatoria.
  • Le doglianze generiche e non specificate circa il travisamento della prova o la violazione del diritto di difesa sono inammissibili: è necessario indicare puntualmente gli elementi probatori travisati e il nesso logico-giuridico.
  • L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione espressa del giudice che confronti i parametri normativi con la fattispecie concreta; una generica richiesta difensiva senza argomentazione valutativa difficilmente viene accolta in Cassazione.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice d'appello deve essere motivata: se il primo grado ha accertato i presupposti per il beneficio e l'appello revoca senza motivazione, la Cassazione può correggere l'ingiustificato diniego riconoscendo il beneficio.
  • Le statuizioni penali che concedono una provvisionale alla parte civile sono decisioni discrezionali e di difficile sindacato in Cassazione; inoltre la quantificazione del danno residua in ogni caso alla cognizione civile.
  • Le questioni di dosimetria della pena e di proporzione sono prevalentemente di merito e, salvo vizio motivazionale o normativa rilevabile in diritto, non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità.

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