Sentenza n. 44/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del diniego tacito (silenzio-rigetto) formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente per il tramite dell'odierna difesa in data 18 settembre 2025 e per la pronuncia ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., del conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale di Verbania di concedere l'accesso alla documentazione come richiesta con la suddetta istanza mediante il rilascio della relativa copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 18 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti presentata il 18 settembre 2025, chiedendo l'annullamento del diniego tacito e l'accertamento dell'obbligo del Comune di Verbania di consentire l'accesso mediante rilascio di copia della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio, il Comune ha trasmesso la documentazione il 31 ottobre 2025. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese, e il Comune ha aderito alla dichiarazione di cessazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la trasmissione della documentazione richiesta avesse integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente. Il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico del Comune, poiché il motivo di ricorso era fondato e l'accesso era stato accordato soltanto in pendenza del giudizio. Il Comune è stato condannato al pagamento di 700 euro, oltre agli accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso è qualificato come diniego tacito, impugnabile mediante il rito in materia di accesso.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale base della domanda di pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di consentire l'accesso e rilasciare copia della documentazione.
Massime di principio
- La trasmissione integrale dei documenti richiesti nel corso del giudizio soddisfa l'interesse sostanziale del richiedente e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il diniego, anche tacito, di accesso.
- Quando l'amministrazione concede l'accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se il ricorso era fondato e la documentazione è stata consegnata in pendenza di causa.
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