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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00095/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'impugnazione di delibera assembleare condominiale del 13 dicembre 2013. Nei giudizi di merito era stata dichiarata cessata la materia del contendere perché una successiva deliberazione del 14 marzo 2014 era ritenuta sostitutiva di quella originaria; su tale base il condòmino era stato condannato alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. Con l'istanza ex art. 391-bis c.p.c. il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza di inammissibilità deducendo tre errori di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: (1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la delibera del 14 marzo 2014 avesse sostituito quella del 13 dicembre 2013, mentre l'avrebbe solo revocata; (2) avrebbe affermato, contrariamente al vero, che i giudici di merito avevano accertato tale sostituzione; (3) avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alla mancanza di mandato difensivo tra il condominio e i suoi avvocati. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto/inammissibilità della revocazione e la condanna per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i primi due motivi non integrassero un errore revocatorio: l'ordinanza impugnata aveva effettivamente preso le mosse dal fatto della sostituzione della delibera, senza però affermare un diverso contenuto dispositivo della deliberazione successiva; le censure miravano in realtà a contestare la soluzione giuridica sulla regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, materia estranea alla revocazione perché attiene a un eventuale errore di diritto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso per cassazione originario non aveva proposto alcuna doglianza sul tema del mandato difensivo, anzi lo aveva espressamente escluso. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; è stata invece esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o in una svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e risultante incontestabilmente dagli atti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo la soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo la soccombenza

  • art. 2377, comma 8, c.c.

    richiamato dal ricorrente nel precedente ricorso per cassazione, in relazione agli effetti dell'impugnazione della delibera condominiale

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel precedente ricorso come parametro costituzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel precedente ricorso come parametro costituzionale

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato da raddoppiare

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è proponibile solo per errori di fatto nei ristretti limiti dell'art. 395 n. 4 c.p.c.; non è uno strumento per rimettere in discussione la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
  • Integra errore revocatorio solo la falsa percezione di un fatto decisivo, non controverso e incontrovertibilmente risultante dagli atti; se la censura investe l'interpretazione della fattispecie o la soluzione di una questione di diritto, la revocazione è inammissibile.
  • Quando la Corte di cassazione fonda la decisione sul rilievo che una deliberazione condominiale impugnata sia stata sostituita da una successiva, la contestazione che tale successiva delibera l'abbia solo revocata e non sostituita attiene alla qualificazione giuridica dell'effetto, non a un errore di fatto, se la percezione del dato storico di base non è smentita.
  • Non può essere dedotto con revocazione un motivo che avrebbe dovuto essere proposto nel ricorso originario per cassazione e che, al contrario, risulti espressamente escluso dalla parte ricorrente.
  • In tema di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta sostituzione della delibera condominiale, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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