Cassazione Penale, Sentenza n. 43718/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per diverse ragioni. Superbo contesta la qualificazione delle condotte come "estorsione ambientale" e come associazione a delinquere (mancanza di prove sull'idoneità intimidatoria e sul ruolo di promotore), nonché la decisione di non ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva. Inchingolo deduce mancanza o illogicità della motivazione e violazione dell'art. 238-bis c.p.p. per l'utilizzo di sentenze irrevocabili inter alios; contesta inoltre l'attribuzione del ruolo (promotore/organizzatore vs "addetto al coordinamento"), la valutazione delle intercettazioni e il calcolo della recidiva e della prescrizione. Capogna contesta la qualificazione del fatto di droga ai sensi dell'art.73 DPR 309/90 (sostiene possibile lieve entità e prescrizione), la valutazione probatoria che lo collega al reato (mancanza di prova diretta e analisi chimiche) e la non prevalenza delle attenuanti sulle recidive.
La decisione
Superbo Luigi: ricorso dichiarato inammissibile per genericità e riproposizione di doglianze già esaminate in appello; confermata la motivazione della Corte d'appello circa sussistenza associazione ed estorsioni. Capogna Pietro: ricorso inammissibile; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la qualificazione del reato di droga e il rigetto delle censure sulla lieve entità e sulle attenuanti. Inchingolo Giacinto: parziale accoglimento: la Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato associativo (art.416 c.p.) nella sua posizione e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel capo; per il resto (reati di estorsione e altre condotte) il ricorso è stato rigettato. Conseguentemente la pena di Inchingolo è stata rideterminata, dopo espunzione dell'aumento per il reato estinto, in anni 5, mesi 3 e giorni 10 di reclusione e euro 960 di multa. Superbo e Capogna sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende per inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 416 c.p. (associazione a delinquere)
La Corte ha ritenuto sussistente l'associazione per delinquere con struttura verticistica e compiti ripartiti; però, limitatamente alla posizione di Inchingolo, il reato associativo è stato dichiarato estinto per prescrizione.
art. 238-bis c.p.p. (utilizzo di sentenze irrevocabili inter alios)
La Corte ha ammesso l'impiego di sentenze irrevocabili altrui ma ha precisato che il giudice di merito non si è limitato a un mero richiamo: ha svolto autonomo esame probatorio e motivato la valutazione delle risultanze per confermare l'accertamento dell'associazione e delle estorsioni.
art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)
Usato come riferimento procedurale per inquadrare i mezzi di impugnazione: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che riproducono doglianze di merito già motivate e respinte in appello.
art. 521 c.p.p. (correlazione imputazione-sentenza)
Richiamato nei profili relativi a mutamento di qualificazione o di ruolo (promotore/organizzatore): la Corte ha ritenuto compatibile la correlazione tra imputazione e risultanze probatorie diverse emerse nel dibattimento, purché l'imputato abbia potuto esercitare la difesa.
art. 99 c.p. (recidiva) e artt. 157, 161 c.p. (prescrizione)
La Corte ha applicato la giurisprudenza prevalente che ammette il raddoppio/doppio aumento del massimale per la recidiva qualificata ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, influendo sul termine prescrizionale complessivo delle estorsioni.
art. 73 DPR 309/90 (illeciti stupefacenti)
La Corte d'appello ha valutato la lieve entità ex art.73, comma 5 DPR 309/90 e l'ha esclusa sulla base di elementi complessivi (numero dosi, modalità, organizzazione), decisione ritenuta congrua e non viziata in Cassazione.
art. 445, comma 2 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti - patteggiamento)
Riferito al profilo della estinzione del reato a seguito di patteggiamento: la Corte ha chiarito i termini di decorrenza del quinquennio rilevante ai fini dell'eventuale causa estintiva e il suo rapporto con la recidiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone, senza specificità e senza confutazione argomentata, le stesse censure già discussse e motivate nel giudizio d'appello; occorre specificità e confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- L'utilizzo di sentenze irrevocabili rese inter alios (art.238-bis c.p.p.) è consentito, ma il giudice del merito deve comunque svolgere un autonomo esame e motivare le proprie conclusioni; il semplice richiamo non è sufficiente.
- La "estorsione ambientale" può essere provata anche con elementi indiziari e complessivi (intercettazioni, comportamento sistematico del gruppo, sovrapprezzi rispetto alla concorrenza, atti intimidatori); la mancata dichiarazione di vittime non esclude la persistenza dell'intimidazione quando il contesto probatorio è univoco.
- In tema di recidiva qualificata, l'orientamento prevalente della giurisprudenza consente il doppio aumento del massimale ai fini del calcolo della prescrizione; ciò può determinare il differente decorso dei termini prescrizionali rispetto al caso senza recidiva.
- La qualificazione della lieve entità nel diritto antidroga richiede valutazione complessiva (quantità, purezza, modalità, organizzazione): l'assenza di analisi chimiche non rende automaticamente inconcludente la prova se altri elementi dimostrano la natura e la professionalità dello spaccio.
- Se una fattispecie contestata si estingue per prescrizione in capo a uno degli imputati, la pena va ricalcolata espungendo gli aumenti connessi all'elemento estinto; ciò può dare luogo a rideterminazione della pena complessiva.
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