Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2005/31

Direttiva 2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla disciplina degli oggetti di ceramica destinati al contatto con i prodotti alimentari, modificando la direttiva 84/500/CEE. Introduce l’obbligo di una dichiarazione scritta di conformità e richiede che i fabbricanti o importatori forniscano, su richiesta, la documentazione analitica a supporto della conformità ai limiti di cessione di piombo e cadmio. Aggiorna inoltre l’allegato tecnico sui metodi di analisi, fissando criteri di efficienza per i metodi strumentali. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 20 maggio 2006 e applicarle secondo una scansione temporale differenziata per la libera commercializzazione e il divieto di fabbricazione/importazione dei prodotti non conformi.

Modifica la direttiva 84/500/CEE introducendo la dichiarazione scritta di conformità per gli oggetti di ceramica destinati al contatto alimentare e aggiornando i criteri tecnici dei metodi di analisi per piombo e cadmio.

Ambito di applicazione

Si applica agli oggetti di ceramica destinati a entrare in contatto o già in contatto, secondo la loro destinazione, con i prodotti alimentari, lungo tutte le fasi della commercializzazione, inclusa la vendita al dettaglio. Riguarda fabbricanti, venditori stabiliti nella Comunità e importatori nella Comunità, nonché le autorità nazionali competenti incaricate del controllo della conformità. Restano centrali gli oggetti di ceramica non già in contatto con gli alimenti, per i quali è richiesta la dichiarazione scritta; la direttiva non disciplina gli oggetti puramente decorativi se non per distinguerli chiaramente da quelli destinati al contatto alimentare.

Oggetti di ceramica destinati al contatto con i prodotti alimentari

La direttiva 2005/31/CE della Commissione modifica la direttiva 84/500/CEE, che disciplina il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sugli oggetti di ceramica destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari. L’intervento è collegato al regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare all’articolo 16, che richiede una dichiarazione scritta di conformità per le misure specifiche sui materiali a contatto con alimenti.

Finalità della modifica

L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità e il controllo degli oggetti di ceramica, distinguendo con maggiore chiarezza i prodotti destinati al contatto alimentare da quelli puramente decorativi. La direttiva mira inoltre ad aggiornare la disciplina tecnica sui metodi di analisi, recependo i progressi tecnologici e spostando l’attenzione da un metodo unico a criteri di prestazione dei metodi analitici.

Dichiarazione scritta di conformità

L’articolo 1 inserisce l’articolo 2 bis nella direttiva 84/500/CEE. Nelle varie fasi della commercializzazione, compresa la vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta conforme all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

La dichiarazione:

  • è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità;
  • deve contenere le informazioni elencate nel nuovo allegato III;
  • deve consentire di identificare facilmente i prodotti cui si riferisce;
  • va rinnovata quando modifiche significative nella produzione comportano variazioni nella cessione di piombo e cadmio.

Documentazione da esibire alle autorità

Sempre ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, su richiesta delle autorità nazionali competenti il fabbricante o l’importatore nella Comunità deve fornire un’adeguata documentazione comprovante la conformità ai limiti di cessione di piombo e cadmio di cui all’articolo 2 della direttiva 84/500/CEE.

La documentazione deve includere:

  • i risultati dell’analisi effettuata;
  • le condizioni di prova;
  • il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove.

Metodi di analisi e criteri di efficienza

L’allegato II della direttiva 84/500/CEE è sostituito. Il nuovo testo non impone più un solo metodo analitico, ma definisce i criteri di efficienza che i metodi strumentali devono soddisfare per determinare la cessione specifica di piombo e/o cadmio.

I criteri principali sono i seguenti:

  • limite di rilevamento non superiore a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio;
  • limite di quantificazione non superiore a 0,2 mg/l per il piombo e 0,02 mg/l per il cadmio;
  • recupero compreso tra l’80% e il 120% della quantità addizionata;
  • assenza di interferenze matriciali o spettrali.

Il testo disciplina anche la preparazione del campione, l’uso di reagenti di qualità analitica, la soluzione di acido acetico al 4% e l’esecuzione di una prova in bianco per ogni serie di determinazioni.

Dichiarazione di conformità: contenuti minimi

Il nuovo allegato III elenca il contenuto minimo della dichiarazione scritta. Essa deve riportare:

  • identità e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità;
  • identità dell’oggetto;
  • data della dichiarazione;
  • attestazione che l’oggetto soddisfa le prescrizioni della direttiva 84/500/CEE e del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Recepimento, applicazione e decorrenze

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 20 maggio 2006 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle alla Commissione insieme a una tavola di concordanza.

Le misure nazionali devono essere applicate in modo da:

  • consentire gli scambi commerciali e l’utilizzazione di oggetti di ceramica conformi a decorrere dal 20 maggio 2006;
  • vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti non conformi a decorrere dal 20 maggio 2007.

Il testo nazionale di recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredato al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta la trasposizione nell’ordinamento interno nei termini indicati.

Disposizioni principali

Introduzione della dichiarazione di conformità

Inserito l’articolo 2 bis nella direttiva 84/500/CEE: nelle fasi di commercializzazione, inclusa la vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica non ancora in contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta conforme all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e deve contenere le informazioni dell’allegato III.

Documentazione tecnica a disposizione delle autorità

Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunità deve fornire alle autorità nazionali competenti una documentazione idonea a provare la conformità ai limiti di cessione di piombo e cadmio dell’articolo 2. La documentazione deve includere risultati delle analisi, condizioni di prova e nome e indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove.

Aggiornamento dei metodi di analisi

L’allegato II della direttiva 84/500/CEE è sostituito da un nuovo allegato tecnico che non impone un unico metodo analitico, ma criteri di efficienza cui devono conformarsi i metodi strumentali di analisi per la determinazione della cessione specifica di piombo e/o cadmio. Sono fissati limiti di rilevamento, quantificazione, recupero e specificità.

Criteri tecnici per piombo e cadmio

Il limite di rilevamento deve essere pari o inferiore a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio; il limite di quantificazione a 0,2 mg/l per il piombo e 0,02 mg/l per il cadmio. Il recupero deve situarsi tra l’80% e il 120% della quantità addizionata. Il metodo deve essere privo di interferenze matriciali o spettrali. Sono inoltre disciplinate preparazione del campione, reagenti e prova in bianco.

Contenuto minimo della dichiarazione

Il nuovo allegato III elenca le informazioni obbligatorie della dichiarazione scritta: identità e indirizzo dell’impresa fabbricante e dell’importatore nella Comunità, identità dell’oggetto, data della dichiarazione e attestazione di conformità alle prescrizioni della direttiva 84/500/CEE e del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione deve consentire l’identificazione agevole dei prodotti e va rinnovata se modifiche significative della produzione incidono sulla cessione di piombo e cadmio.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 20 maggio 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicare alla Commissione il testo e la tavola di concordanza. Le disposizioni devono consentire la commercializzazione e l’utilizzazione di oggetti conformi dal 20 maggio 2006 e vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di oggetti non conformi dal 20 maggio 2007. È richiesto un rinvio espresso alla direttiva nell’atto di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimenticommerciocontrolli ufficiali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.