Direttiva 2005/30
Direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnicoTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce una disciplina tecnica specifica per l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio come entità tecniche distinte per veicoli a due o tre ruote. Stabilisce definizioni, requisiti di marcatura, prove di emissione, verifiche prestazionali e regole di conformità della produzione, modificando in parallelo le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE. Prevede inoltre l’aggiornamento dei codici identificativi di Cipro e Malta negli allegati relativi all’omologazione.
Modifica tecnica delle direttive 97/24/CE e 2002/24/CE per disciplinare l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio dei veicoli a motore a due o tre ruote e aggiornare i codici di omologazione di Cipro e Malta
Ambito di applicazione
Si applica ai convertitori catalitici di ricambio destinati a veicoli a motore a due o tre ruote omologati conformemente alle direttive 97/24/CE e 2002/24/CE, nonché ai sistemi di scarico e ai relativi componenti connessi all’omologazione CE. Riguarda gli Stati membri nella fase di omologazione, commercializzazione, installazione e controllo della conformità, con particolare effetto dal 18 maggio 2006; include anche l’aggiornamento dei codici di Stato membro per Cipro e Malta negli allegati della direttiva 2002/24/CE.
Omologazione dei convertitori catalitici di ricambio per veicoli a due o tre ruote
La direttiva 2005/30/CE della Commissione adegua al progresso tecnico il quadro dell’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, intervenendo sulle direttive 97/24/CE e 2002/24/CE. L’obiettivo principale è introdurre una disciplina armonizzata per l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio come entità tecniche distinte, al fine di garantire adeguate prestazioni di controllo delle emissioni e una corretta identificazione dei componenti sul mercato.
Finalità e contesto normativo
La direttiva precisa che la 97/24/CE costituisce una delle direttive particolari applicabili alla procedura di omologazione CE istituita dalla 2002/24/CE. Il legislatore europeo rileva la necessità di misure tecniche specifiche per i convertitori catalitici di ricambio, anche mediante obblighi di marcatura dei componenti e dei loro imballaggi, così da favorire il rispetto uniforme delle regole negli Stati membri.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli a motore a due o tre ruote già omologati secondo la direttiva 97/24/CE, nonché i sistemi di scarico e i relativi componenti disciplinati dal capitolo 9 della stessa direttiva. La normativa incide sulle procedure di omologazione CE, sulla vendita e installazione dei ricambi e sui controlli di conformità della produzione. Inoltre, modifica gli allegati della direttiva 2002/24/CE per aggiornare i riferimenti identificativi di Cipro e Malta.
Obblighi per gli Stati membri e termine di trasposizione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 17 maggio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 18 maggio 2006. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali, con tavola di concordanza, e comunicare le disposizioni essenziali del diritto interno adottate nel settore.
Effetti dal 18 maggio 2006
Dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono:
- rifiutare l’omologazione CE, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE, per i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ai veicoli omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE;
- vietarne la vendita o l’installazione su un veicolo.
Dalla stessa data non possono più rilasciare l’omologazione CE per tali convertitori, per motivi relativi alle misure contro l’inquinamento atmosferico, al livello sonoro ammissibile o alle misure contro la manomissione, quando essi non rispettino la direttiva 97/24/CE come modificata.
Definizioni introdotte
La direttiva introduce definizioni specifiche, riprese sia nelle modifiche alla 97/24/CE sia nel nuovo allegato VII:
- convertitore catalitico d’origine: quello compreso nell’omologazione rilasciata per il veicolo;
- convertitore catalitico di ricambio: quello destinato a sostituire il componente originale e omologabile come entità tecnica distinta;
- convertitore catalitico di ricambio d’origine: il componente i cui tipi sono indicati nell’allegato VI, punto 5, ma commercializzati separatamente dal titolare dell’omologazione del veicolo.
Sono inoltre definiti il tipo di convertitore catalitico, il tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni gassose e i gas inquinanti considerati ai fini della prova.
Procedura di omologazione
L’allegato VII disciplina in modo completo la domanda di omologazione di un tipo di convertitore catalitico di ricambio come entità tecnica distinta. La richiesta deve essere presentata dal costruttore del sistema o dal suo rappresentante autorizzato, con la scheda informativa prevista nell’appendice 1 e documentazione tecnica in triplice copia.
La documentazione deve includere, tra l’altro:
- la descrizione dei tipi di veicolo ai quali il dispositivo è destinato;
- i numeri e/o simboli identificativi del tipo di motore e veicolo;
- la descrizione del convertitore catalitico di ricambio, con posizione dei componenti e istruzioni di montaggio;
- i disegni dei componenti con indicazione dei materiali e del punto in cui deve essere apposto il numero di omologazione.
Il servizio tecnico riceve un veicolo campione con convertitore catalitico d’origine nuovo e un esemplare del convertitore di ricambio da omologare.
Prove, criteri di conformità e prestazioni
Le prove di omologazione riguardano emissioni, livello sonoro e prestazioni del veicolo. Il convertitore catalitico di ricambio è considerato conforme se il veicolo di prova, dotato del componente sostitutivo, rispetta i valori limite previsti dagli allegati applicabili della direttiva 97/24/CE.
Per la verifica delle prestazioni, il convertitore di ricambio deve garantire prestazioni comparabili a quelle del componente d’origine. La direttiva specifica che la potenza netta e la velocità massima misurate non devono discostarsi di oltre il 5% in più o in meno rispetto ai valori rilevati con il convertitore originale.
Per i veicoli dotati di silenziatore di ricambio, gli allegati II, III e IV del capitolo 9 sono integrati con una regola analoga: il veicolo sottoposto a prova deve rispettare i limiti di emissione dell’omologazione del veicolo.
Marcatura e documentazione al consumatore
La direttiva attribuisce particolare rilievo alla tracciabilità dei componenti. I convertitori catalitici d’origine devono recare il marchio "e" seguito dal codice del paese che ha rilasciato l’omologazione; la marcatura deve essere leggibile, indelebile e, per quanto possibile, visibile una volta installata la parte.
Per i convertitori catalitici di ricambio e per quelli di ricambio d’origine sono previsti obblighi di informazione al consumatore o all’installatore, mediante foglio accluso, imballaggio o altro mezzo appropriato. Le informazioni comprendono il nome o marchio del fabbricante, i veicoli compatibili e, se necessario, le istruzioni di montaggio.
Controllo della conformità della produzione
La conformità della produzione è verificata secondo le disposizioni dell’allegato VI della direttiva 2002/24/CE. Il controllo avviene mediante prelievo di un campione dalla linea di produzione. Il prodotto è conforme se soddisfa i requisiti sulle emissioni e sulle prestazioni del veicolo previsti dall’allegato VII.
Aggiornamento degli allegati su Cipro e Malta
La direttiva aggiorna anche l’allegato V della direttiva 2002/24/CE, sostituendo i codici identificativi di Cipro e Malta con i numeri 49 e 50. Si tratta di un adeguamento tecnico coerente con l’evoluzione dell’assetto degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche alle direttive 97/24/CE e 2002/24/CE
Gli articoli 1 e 2 dispongono la modifica del testo allegato alla direttiva 97/24/CE e degli allegati II e V della direttiva 2002/24/CE secondo gli allegati I e II della direttiva. Le modifiche introducono un quadro tecnico autonomo per i convertitori catalitici di ricambio e aggiornano i riferimenti di omologazione per Cipro e Malta.
Divieti e obblighi per gli Stati membri dal 18 maggio 2006
L’articolo 3 impone agli Stati membri, per i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati a veicoli omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, di non rifiutare l’omologazione CE né vietarne la vendita o l’installazione a decorrere dal 18 maggio 2006. Dalla stessa data gli Stati membri non possono più rilasciare l’omologazione CE per tali componenti se non conformi alla direttiva 97/24/CE come modificata.
Recepimento e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 17 maggio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e applicarle dal 18 maggio 2006. È richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni con tavola di concordanza, nonché la comunicazione delle disposizioni essenziali di diritto interno; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore della direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Definizioni e distinzione tra componenti originari e di ricambio
Nell’allegato I alla direttiva 97/24/CE e nell’allegato VII introdotto ex novo si definiscono il convertitore catalitico d’origine, il convertitore catalitico di ricambio e il convertitore catalitico di ricambio d’origine, nonché il tipo di convertitore catalitico e il tipo di veicolo per le emissioni. Le definizioni servono a distinguere i ricambi omologabili come entità tecniche distinte dai componenti originali o dai ricambi d’origine commercializzati separatamente dal titolare dell’omologazione del veicolo.
Requisiti di omologazione e prove tecniche
L’allegato VII disciplina la domanda di omologazione, la documentazione da presentare, i campioni da sottoporre al servizio tecnico, il rilascio del certificato e l’assegnazione del numero di omologazione. Sono previste prove sulle emissioni, verifiche del livello sonoro ammissibile e una verifica delle prestazioni del veicolo; il convertitore catalitico di ricambio deve garantire prestazioni comparabili a quelle del componente d’origine e la potenza netta e la velocità massima non devono discostarsi di oltre il 5% rispetto ai valori del componente originale.
Marcatura e documentazione
La direttiva impone marchi di omologazione leggibili e indelebili, con indicazione del numero relativo al capitolo di omologazione e, in determinati casi, dei cerchi contenenti i numeri 5 e 9. Per i ricambi d’origine sono richieste marcature minime con nome o marchio del fabbricante del veicolo, marca e numero d’identificazione del pezzo, oltre a informazioni su veicoli applicabili e istruzioni di montaggio, fornite su foglio, imballaggio o altro supporto appropriato.
Conformità della produzione
L’allegato VII rinvia all’allegato VI della direttiva 2002/24/CE per il controllo della conformità della produzione. Un campione prelevato dalla linea di produzione è conforme se soddisfa i requisiti sulle emissioni e sulle prestazioni del veicolo previsti ai punti 5.2 e 5.3.
Aggiornamento dei codici per Cipro e Malta
Nell’allegato V della direttiva 2002/24/CE i codici identificativi di Cipro e Malta sono sostituiti rispettivamente da 49 e 50, sia nell’elenco della parte A, punto 1, sezione 1, sia nell’elenco della parte B, punto 1.1.
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