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Direttiva 2005/28

Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell’8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva detta il quadro attuativo della direttiva 2001/20/CE per i medicinali in fase di sperimentazione a uso umano. Definisce principi di buona pratica clinica, regole per il fascicolo della sperimentazione, requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione, oltre a criteri di qualificazione degli ispettori e modalità di ispezione. Prevede un termine di recepimento al 29 gennaio 2006 e lascia agli Stati membri margini di adattamento, soprattutto per le sperimentazioni non commerciali e per talune sperimentazioni con medicinali già autorizzati.

Stabilisce i principi di buona pratica clinica, le linee guida dettagliate e i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione dei medicinali in fase di sperimentazione per uso umano, nonché regole su documentazione, archiviazione e ispezioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai medicinali in fase di sperimentazione per uso umano e disciplina: la progettazione, conduzione e comunicazione degli esiti delle sperimentazioni cliniche; i requisiti per la fabbricazione o importazione di tali medicinali; la documentazione della sperimentazione, la conservazione degli atti, la qualificazione degli ispettori e le procedure di ispezione. Gli Stati membri possono introdurre norme specifiche per le sperimentazioni cliniche non commerciali condotte da ricercatori senza partecipazione dell’industria farmaceutica, e possono tenere conto di situazioni particolari per sperimentazioni con medicinali autorizzati, senza procedure speciali di fabbricazione o confezionamento, su pazienti con le stesse caratteristiche dell’indicazione autorizzata. Sono previste esclusioni mirate dall’obbligo di autorizzazione alla fabbricazione per ricostituzione prima dell’uso o confezionamento in ospedali, centri sanitari o cliniche da parte di personale autorizzato, purché il medicinale sia usato esclusivamente in tali sedi.

Direttiva 2005/28/CE: buona pratica clinica e autorizzazione alla fabbricazione/importazione dei medicinali in sperimentazione

La direttiva completa l’impianto della direttiva 2001/20/CE, fissando principi e linee guida dettagliate di buona pratica clinica per le sperimentazioni di medicinali a uso umano in fase di sperimentazione, oltre ai requisiti per la fabbricazione o importazione di tali medicinali e alle regole su documentazione, archiviazione e ispezioni. Il testo è orientato alla tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti, alla qualità dei dati prodotti e all’armonizzazione delle procedure tra Stati membri.

Finalità e contesto normativo

La direttiva nasce dall’esigenza, espressamente richiamata nei considerando, di dare attuazione alla direttiva 2001/20/CE mediante regole comuni su buona pratica clinica, requisiti autorizzativi e documentazione della sperimentazione. Vengono inoltre richiamate la direttiva 2003/94/CE per i principi di fabbricazione dei medicinali in sperimentazione, la direttiva 2001/83/CE per il quadro generale dei medicinali per uso umano e il regolamento (CE) n. 726/2004 per le ispezioni collegate alla procedura centralizzata.

Ambito di applicazione e margini di flessibilità

L’articolo 1 delimita l’ambito ai medicinali in fase di sperimentazione per uso umano, con tre nuclei regolatori: buona pratica clinica, autorizzazione alla fabbricazione/importazione e indicazioni su documentazione, archiviazione, qualificazione degli ispettori e ispezioni. Gli Stati membri devono tener conto delle modalità tecniche contenute nella guida della Commissione pubblicata nelle Norme sui medicinali nell’Unione europea.

La direttiva riconosce un margine di adattamento per le sperimentazioni cliniche non commerciali condotte da ricercatori senza la partecipazione dell’industria farmaceutica: gli Stati membri possono introdurre norme specifiche, soprattutto con riguardo ai capi 3 e 4. Un ulteriore spazio di flessibilità è previsto per sperimentazioni condotte con medicinali già autorizzati, senza procedimenti particolari di fabbricazione o confezionamento e su pazienti con caratteristiche sovrapponibili a quelle dell’indicazione autorizzata; in tali casi possono essere previste etichettature semplificate e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le modalità specifiche adottate.

Principi di buona pratica clinica

Gli articoli 2 e 3 fissano il nucleo etico e scientifico della disciplina. I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti prevalgono sugli interessi della scienza e della società; chiunque partecipi alla sperimentazione deve essere qualificato per i compiti assegnati; le sperimentazioni devono essere scientificamente valide ed eticamente corrette; devono esistere procedure idonee a garantire la qualità di ogni aspetto dello studio.

Le informazioni cliniche e non cliniche disponibili sul medicinale in sperimentazione devono giustificare il progetto di ricerca. Inoltre, la sperimentazione deve essere realizzata in conformità con la Dichiarazione di Helsinki del 1996.

Protocollo, registrazione dei dati e riservatezza

L’articolo 4 richiede che il protocollo della sperimentazione definisca inclusione ed esclusione dei soggetti, monitoraggio e politica di pubblicazione. Sperimentatore e sponsor devono considerare tutti gli orientamenti relativi all’avvio e alla conduzione della sperimentazione.

L’articolo 5 impone che tutte le informazioni siano registrate, trattate e conservate in modo da consentire comunicazione, interpretazione e verifica precise, proteggendo al contempo la riservatezza dei dati dei soggetti. Per gli studi e per la successiva attività ispettiva, la tracciabilità documentale è quindi un requisito centrale.

Comitato etico

L’articolo 6 attribuisce ai comitati etici il compito di adottare norme procedurali per l’attuazione dei requisiti della direttiva 2001/20/CE, in particolare degli articoli 6 e 7. I documenti essenziali relativi alla sperimentazione devono essere conservati per almeno tre anni dal completamento della sperimentazione, salvo obblighi più lunghi previsti da altre norme. È inoltre richiesta una trasmissione informativa efficace tra comitati etici e autorità competenti.

Sponsor, delega di funzioni e manuale dello sperimentatore

L’articolo 7 consente allo sponsor di delegare totalmente o parzialmente le proprie funzioni a una persona fisica o giuridica, a un’istituzione o a un organismo, ma la responsabilità finale per la conformità della sperimentazione e dei dati generati resta allo sponsor. È anche previsto che sperimentatore e sponsor possano coincidere nella stessa persona.

L’articolo 8 disciplina il manuale dello sperimentatore: deve essere redatto in forma concisa, semplice, obiettiva, equilibrata e non promozionale, così da consentire una valutazione imparziale del rapporto rischio/beneficio. Se il medicinale è già autorizzato all’immissione in commercio, il riassunto delle caratteristiche del prodotto può sostituire il manuale. Lo sponsor deve convalidare e aggiornare il manuale almeno una volta all’anno.

Autorizzazione alla fabbricazione o importazione

Il capo 3 stabilisce che l’autorizzazione è necessaria per la fabbricazione totale o parziale dei medicinali in fase di sperimentazione, per operazioni di divisione, confezionamento o presentazione, nonché per l’importazione da paesi terzi in uno Stato membro. L’autorizzazione è richiesta anche se i prodotti sono destinati all’esportazione.

Non è invece richiesta per la ricostituzione prima dell’uso o per il confezionamento effettuati in ospedali, centri sanitari o cliniche da farmacisti o altre persone legalmente autorizzate, a condizione che i medicinali siano destinati esclusivamente all’uso in tali sedi.

Requisiti della domanda e tempi procedurali

L’articolo 10 elenca i requisiti minimi della domanda di autorizzazione. Il richiedente deve indicare:

  • i tipi di medicinali e le forme farmaceutiche da fabbricare o importare;
  • le operazioni di fabbricazione o importazione;
  • se necessario, il procedimento di fabbricazione, in particolare in caso di inattivazione di agenti virali o non convenzionali;
  • il luogo di fabbricazione, oppure la disponibilità di locali, attrezzature tecniche e impianti di controllo adeguati e conformi alla direttiva 2003/94/CE;
  • la disponibilità permanente e continua di almeno una persona qualificata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE.

Sono inoltre richiesti documenti comprovanti l’effettivo rispetto di tali condizioni. L’articolo 11 prevede che l’autorità competente rilasci l’autorizzazione solo dopo verifica ispettiva e che la procedura si concluda entro 90 giorni dalla ricezione di una domanda valida. Se l’autorità richiede ulteriori informazioni, il termine resta sospeso fino alla loro presentazione.

Contenuto dell’autorizzazione, obblighi del titolare e revoca

L’articolo 12 stabilisce che l’autorizzazione si applica solo ai locali indicati nella domanda e ai tipi di medicinali e forme farmaceutiche ivi specificati. Può essere accompagnata da obblighi imposti al momento del rilascio o successivamente, per assicurare il rispetto dei requisiti.

L’articolo 13 impone al titolare obblighi permanenti: personale conforme ai requisiti legali nazionali, approvvigionamento conforme alla normativa, obbligo di informare preventivamente l’autorità competente di qualsiasi modifica dei dati della domanda, accesso ai locali agli agenti competenti, messa a disposizione dei mezzi necessari per la persona qualificata e rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. La Commissione pubblica linee guida dettagliate su tali principi.

L’articolo 14 stabilisce che le modifiche ai dati relativi ai tipi di medicinali/forme farmaceutiche e alla persona qualificata siano decise entro 30 giorni, prorogabili eccezionalmente fino a 90 giorni. L’articolo 15 consente la sospensione o revoca, totale o parziale, dell’autorizzazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni applicabili.

Fascicolo permanente della sperimentazione e archiviazione

L’articolo 16 definisce il fascicolo permanente della sperimentazione come l’insieme dei documenti essenziali che consentono la conduzione della sperimentazione e la valutazione della qualità dei dati. Tali documenti devono dimostrare il rispetto dei principi di buona pratica clinica e di tutte le norme applicabili, incluso l’allegato I della direttiva 2001/83/CE. La Commissione deve pubblicare una guida supplementare sul contenuto dei documenti.

L’articolo 17 impone a sponsor e sperimentatore di conservare i documenti essenziali per almeno 5 anni dal completamento della sperimentazione, con possibilità di periodi più lunghi se richiesti da altre norme o da accordi tra le parti. I documenti devono essere archiviati in modo da poter essere facilmente forniti alle autorità competenti; il fascicolo medico del soggetto segue invece la legislazione nazionale e il periodo massimo consentito dalla struttura sanitaria. Gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano il trasferimento di proprietà dei dati, la responsabilità del nuovo proprietario, la nomina delle persone responsabili degli archivi, l’accesso limitato agli archivi e l’esigenza che i supporti di conservazione garantiscano completezza, leggibilità e tracciabilità delle modifiche.

Qualificazione degli ispettori

L’articolo 21 richiede che gli ispettori siano consapevoli della natura riservata dei dati e la tutelino nel corso delle ispezioni. Gli Stati membri devono assicurare che abbiano studi universitari o esperienza equivalente in medicina, farmacia, farmacologia, tossicologia o altri settori pertinenti, nonché formazione adeguata e aggiornamento continuo. Devono inoltre conoscere i principi di sviluppo dei medicinali e di ricerca clinica, la normativa UE e nazionale applicabile, i sistemi di registrazione dei dati clinici e l’organizzazione del sistema sanitario nazionale e, se del caso, dei paesi terzi. Devono essere tenuti registri aggiornati sulle qualifiche, la formazione e l’esperienza di ciascun ispettore, e ciascuno deve firmare una dichiarazione su eventuali vincoli finanziari o di altro tipo con i soggetti da ispezionare. L’articolo 22 consente di nominare gruppi di ispettori ed esperti per garantire competenze complessive adeguate.

Procedure di ispezione e cooperazione

L’articolo 23 individua tre momenti possibili per le ispezioni di buona pratica clinica: prima, durante o dopo la sperimentazione; nell’ambito delle domande di autorizzazione all’immissione in commercio; e nel monitoraggio successivo all’autorizzazione. Le ispezioni possono essere richieste e coordinate dall’Agenzia europea per i medicinali, in particolare per le domande presentate secondo il regolamento (CE) n. 726/2004. Le ispezioni devono svolgersi secondo orientamenti destinati a sostenere il riconoscimento reciproco dei risultati a livello comunitario.

Gli articoli 24-29 impongono agli Stati membri di rendere pubblica la documentazione di recepimento, disciplinare i poteri ispettivi, garantire risorse sufficienti e un numero adeguato di ispettori, adottare procedure nazionali di verifica dell’osservanza, prevedere la possibilità di esperti accompagnatori, cooperare con altri Stati membri e con paesi terzi e conservare i dati delle ispezioni e dei provvedimenti conseguenti. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, pubblica documenti di orientamento comuni, che le autorità nazionali devono rispettare e che possono essere aggiornati alla luce dell’evoluzione scientifica e tecnica.

Riservatezza e dati personali

L’articolo 30 ribadisce che ispettori ed esperti devono salvaguardare la riservatezza dei dati; per i dati personali si applica la direttiva 95/46/CE. I rapporti di ispezione sono comunicati solo ai destinatari indicati dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE, nel rispetto delle norme nazionali e degli accordi con i paesi terzi.

Recepimento ed entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 31, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 29 gennaio 2006 e trasmettere alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 32 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 33 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Principi generali di buona pratica clinica

L’articolo 2 stabilisce che diritti, sicurezza e benessere dei soggetti prevalgono sugli interessi della scienza e della società; tutti i soggetti coinvolti devono essere qualificati; le sperimentazioni devono essere scientificamente valide ed eticamente fondate; devono essere adottate procedure per garantire la qualità di ogni aspetto dello studio. L’articolo 3 richiede che le informazioni cliniche e non cliniche disponibili siano sufficienti a giustificare la sperimentazione e che questa sia condotta in conformità con la Dichiarazione di Helsinki (1996).

Protocollo, registrazione e riservatezza dei dati

L’articolo 4 dispone che il protocollo definisca inclusione ed esclusione dei soggetti, monitoraggio e politica di pubblicazione, e che sperimentatore e sponsor tengano conto degli orientamenti relativi all’avvio e alla realizzazione. L’articolo 5 impone che tutte le informazioni siano registrate, trattate e conservate in modo da consentire comunicazione, interpretazione e verifica precise, nel rispetto della riservatezza dei dati dei soggetti.

Comitati etici

L’articolo 6 richiede che ciascun comitato etico adotti norme procedurali per applicare i requisiti della direttiva 2001/20/CE e, in particolare, degli articoli 6 e 7 di tale direttiva. I documenti essenziali della sperimentazione devono essere conservati per almeno tre anni dopo il completamento, salvo periodi più lunghi imposti da altre norme; deve essere garantita una trasmissione efficace delle informazioni tra comitati etici e autorità competenti.

Sponsor e manuale dello sperimentatore

L’articolo 7 consente allo sponsor di delegare in tutto o in parte le proprie funzioni, ma la responsabilità resta in capo allo sponsor per conformità dello svolgimento e dei dati finali. L’articolo 8 richiede che il manuale dello sperimentatore sia conciso, obiettivo, equilibrato e non promozionale; se il medicinale è già autorizzato, può essere usato il riassunto delle caratteristiche del prodotto; il manuale deve essere convalidato e aggiornato almeno una volta l’anno.

Autorizzazione alla fabbricazione o importazione

L’articolo 9 assoggetta ad autorizzazione la fabbricazione totale o parziale dei medicinali in sperimentazione, incluse divisione, confezionamento o presentazione, e l’importazione da paesi terzi; l’autorizzazione è necessaria anche per prodotti destinati all’esportazione. Non è richiesta per la ricostituzione prima dell’uso o per il confezionamento in ospedali, centri sanitari o cliniche da parte di farmacisti o altre persone legalmente autorizzate, se il medicinale è usato esclusivamente in tali sedi. Gli articoli 10-15 disciplinano requisiti della domanda, verifica, contenuto e limiti dell’autorizzazione, obblighi del titolare, modifica dell’autorizzazione e sospensione/revoca.

Requisiti della domanda, tempi procedurali e obblighi del titolare

L’articolo 10 elenca i requisiti minimi: indicazione di tipi di medicinali e forme farmaceutiche, operazioni di fabbricazione/importazione, eventuale procedimento di fabbricazione, luogo o disponibilità di locali, attrezzature e impianti conformi alla direttiva 2003/94/CE, nonché disponibilità permanente di almeno una persona qualificata ex articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE. L’articolo 11 impone il rilascio solo dopo verifica ispettiva e prevede il completamento della procedura entro 90 giorni dalla ricezione di una domanda valida, con sospensione del termine se sono richieste ulteriori informazioni. L’articolo 12 limita l’autorizzazione ai locali e ai tipi/forme indicati. L’articolo 13 impone obblighi permanenti al titolare, tra cui personale idoneo, approvvigionamento conforme alla normativa, informazione preventiva sulle modifiche, accesso ai locali, disponibilità dei mezzi per la persona qualificata e rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. L’articolo 14 prevede che le modifiche relative ai dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), siano trattate entro 30 giorni, prorogabili eccezionalmente fino a 90 giorni. L’articolo 15 consente la sospensione o revoca totale o parziale in caso di inadempimento.

Fascicolo permanente della sperimentazione e conservazione

L’articolo 16 definisce il fascicolo permanente come insieme dei documenti essenziali che consentono la conduzione della sperimentazione e la valutazione della qualità dei dati, dimostrando l’adempimento ai principi di buona pratica clinica, alle norme applicabili e all’allegato I della direttiva 2001/83/CE; la Commissione pubblica una guida supplementare sul contenuto. L’articolo 17 impone a sponsor e sperimentatore la conservazione dei documenti essenziali per almeno 5 anni dal completamento, con possibile proroga; i documenti devono essere facilmente disponibili alle autorità competenti e il fascicolo medico del soggetto segue la normativa nazionale e il periodo massimo consentito dalla struttura sanitaria. Gli articoli 18-20 disciplinano il trasferimento di proprietà dei dati, la nomina delle persone responsabili degli archivi, l’accesso limitato e l’obbligo di garantire integrità, leggibilità e tracciabilità delle modifiche.

Qualificazione degli ispettori

L’articolo 21 richiede riservatezza, studi universitari o esperienza equivalente in ambiti pertinenti, formazione adeguata e continua, conoscenza della normativa UE e nazionale sulle sperimentazioni cliniche e sulle autorizzazioni alla commercializzazione, nonché registri aggiornati delle qualifiche e delle esperienze. Ogni ispettore deve disporre di procedure operative, mezzi di identificazione e firmare una dichiarazione sugli eventuali vincoli con i soggetti ispezionati. L’articolo 22 consente la nomina di gruppi di ispettori ed esperti per ispezioni che richiedano competenze plurime.

Procedure di ispezione e cooperazione tra Stati membri

L’articolo 23 prevede ispezioni prima, durante o dopo la sperimentazione, nell’ambito delle domande di autorizzazione alla commercializzazione e nel monitoraggio successivo; l’Agenzia europea per i medicinali può richiederle e coordinarle, soprattutto per le domande presentate tramite la procedura del regolamento (CE) n. 726/2004. Gli articoli 24-29 impongono agli Stati membri di rendere pubbliche le norme di recepimento, definire i poteri ispettivi, assicurare risorse e numero adeguato di ispettori, adottare procedure di verifica, cooperazione con altri Stati e con paesi terzi, conservazione dei dati ispettivi e conformità a documenti di orientamento della Commissione, da aggiornare secondo l’evoluzione scientifica e tecnica.

Riservatezza, dati personali e rapporti di ispezione

L’articolo 30 impone la salvaguardia della riservatezza da parte di ispettori ed esperti e, per i dati personali, il rispetto della direttiva 95/46/CE. I rapporti di ispezione sono comunicati solo ai destinatari previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE, secondo le norme nazionali e gli accordi con i paesi terzi.

Termine di recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 31 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie entro il 29 gennaio 2006 e di comunicare alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza; le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione. L’articolo 32 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 33 indica gli Stati membri come destinatari.

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