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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14806/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva ripetutamente chiesto la fissazione dell'udienza per ottenere la sostituzione del commissario ad acta incaricato di dare esecuzione all'ordinanza del 25/05/2021 relativa alla consegna di un telecomando con funzione per i programmi in lingua originale (e, in parte, per altra ordinanza del 24/04/2018 sullo scambio di generi alimentari). Il magistrato di sorveglianza ha ritenuto le istanze infondate perché riferite a un titolo esecutivo ormai esaurito (il detenuto era stato scarcerato per fine pena) e perché le stesse questioni erano state già esaminate e rigettate con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/10/2023 divenuta definitiva (ricorso in Cassazione rigettato l'11/04/2024). Di conseguenza ha disposto la comunicazione dell'ordinanza del 27/10/2023 e ha ritenuto infondata la richiesta di sostituzione del commissario ad acta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Attanasio, rilevando che il provvedimento impugnato costituisce un provvedimento di non luogo a provvedere (assimilabile a declaratoria di inammissibilità) e che il diniego era fondato su due elementi: (i) l'ordinanza oggetto di ottemperanza era riferita a un titolo esecutivo ormai esaurito; (ii) la medesima istanza era stata già rigettata con pronuncia definitiva del 27/10/2023. La Corte ha inoltre sottolineato che il ricorrente non ha confutato la ratio decidendi del provvedimento impugnato e non ha svolto critiche specifiche sulla decisione di rigetto successiva che ha reso superato il provvedimento originario. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base formale del motivo di ricorso in Cassazione (impugnazione per violazione di legge di provvedimenti assimilabili a declaratorie di inammissibilità).

  • art. 666, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di decidere de plano (senza udienza) nei casi in cui l'istanza manchi dei requisiti posti dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti o valutazioni discrezionali; applicabile anche al procedimento di ottemperanza per i casi di manifesta inammissibilità.

  • art. 35-bis, comma 7, ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Regola il procedimento di ottemperanza davanti al magistrato di sorveglianza, comprensivo della possibilità di nominare un commissario ad acta; la norma richiama il procedimento giurisdizionale e l'esigenza del contraddittorio, ma ammette l'applicazione delle disposizioni sul negare provvedimenti de plano in caso di manifesta inammissibilità.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come parte della disciplina applicabile, in collegamento con l'art. 666, per i profili procedurali relativi alla decisione sulle istanze di ottemperanza.

Massime di principio

  • Se la richiesta di ottemperanza riguarda un provvedimento riferito a un titolo esecutivo ormai esaurito (es. detenzione terminata), la domanda per sostituzione del commissario ad acta è generalmente inammissibile.
  • Se la stessa questione è già stata definitivamente decisa (pronuncia di rigetto divenuta definitiva), l'istanza successiva può essere dichiarata manifestamente infondata e il giudice può decidere de plano.
  • L'adozione di una decisione de plano è legittima quando l'istanza manca dei requisiti di legge o è manifestamente inammissibile e non richiede accertamenti probatori o valutazioni discrezionali.
  • In Cassazione il ricorrente deve affrontare specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato; critiche generiche o la riproposizione di fatti già risolti non sono sufficienti per l'ammissibilità del ricorso.
  • La comunicazione formale dell'ordinanza precedente al ricorrente è procedura utile e necessaria: le deduzioni relative allo stato detentivo eventualmente non valutate devono essere proposte al magistrato di sorveglianza territorialmente competente.

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