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Sentenza

Sentenza n. 455/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, n. 529 del 10 agosto 2023 e della precedente sentenza di ottemperanza del TAR Parma n. 476 del 7 novembre 2025, nonché inerzia del commissario ad acta nominato con quest’ultima

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, n. 529 del 10 agosto 2023, che aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e della successiva sentenza di ottemperanza del TAR Parma n. 476 del 7 novembre 2025. Quest’ultima aveva assegnato all’Amministrazione 90 giorni per adempiere e nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. In assenza di pagamenti sia da parte del Ministero sia del commissario, il ricorrente ha presentato reclamo ex art. 114, commi 4 e 6, c.p.a., chiedendo la sostituzione del commissario con il Prefetto di Parma, una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per le rispettive valutazioni e la condanna alle spese della fase di reclamo.

La decisione

Il reclamo è accolto. Il TAR sostituisce il commissario rimasto inerte nominando il Prefetto di Parma, con facoltà di delega, quale ausiliario del giudice incaricato di dare esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. L’esecuzione deve comprendere 2.500 euro per il capitale della carta docente, 1.100 euro per le spese del giudizio civile e 1.200 euro per quelle della precedente ottemperanza, salvo quanto eventualmente già pagato, nonché la verifica delle spese della presente fase. Accoglie la richiesta di penalità di mora, ma non nella misura fissa di 100 euro al giorno: per le somme ancora dovute la quantifica negli interessi legali, decorrenti dalla notificazione della precedente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento spontaneo o sostitutivo, applicando il criterio previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per le valutazioni sul possibile danno erariale e alla Procura della Repubblica di Roma per quelle sulla possibile responsabilità penale connessa all’omessa esecuzione dei pagamenti. Condanna infine il Ministero a 900 euro, oltre accessori di legge, per le spese di questa ulteriore fase, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI

    Per l’inottemperanza a un ordine giudiziale di pagamento, la penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute; tale misura non è manifestamente iniqua e la decorrenza è collegata alla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il reclamo è proposto ai sensi dell’art. 114, commi 6 e 4, c.p.a.; il testo non espone una specifica interpretazione del comma 6.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione e il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza restano entrambi inerti, il giudice dell’ottemperanza può sostituire il commissario e affidare a un nuovo ausiliario l’esecuzione del giudicato, fissando un termine per provvedere.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute; tale quantificazione non è manifestamente iniqua e la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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