Sentenza del 27/12/2018 n. 33415 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi pari a 746.134,68 euro, relativi a un'indennità di cessazione di un rapporto di agenzia con A. Ltd., società britannica, e a un patto di non concorrenza. Secondo l'Ufficio, l'importo complessivamente dedotto nel 2005, pari a 858.660 euro, era sproporzionato rispetto alle previsioni contrattuali e non adeguatamente giustificato dall'attività concretamente svolta dall'agente. La società sosteneva invece che l'indennità riguardasse il diverso contratto di agenzia generale relativo al resto del mondo e che i pagamenti fossero effettivi, inerenti e conformi agli accordi. La CTR aveva ritenuto insufficiente la prova dell'attività dell'agente, valorizzando anche i rapporti familiari tra le compagini societarie e l'assenza di prova della tassazione delle somme nel Regno Unito. La società ha impugnato sia la sentenza di merito sia quella che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Quanto alla sentenza sulla revocazione, ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo per insufficiente motivazione e dichiarato assorbiti gli altri motivi, salvo dichiarare inammissibile in parte il quarto. Quanto alla sentenza di merito, ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo, relativo all'omessa valutazione e motivazione sugli elementi probatori prodotti dalla contribuente; gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Entrambe le sentenze della CTR sono state cassate con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla deducibilità dei costi: la controversia deve essere riesaminata.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64
La revocazione nel processo tributario è ammessa nei limiti previsti dalla disciplina speciale e dall'art. 395 c.p.c.; non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito o nella semplice rivalutazione delle prove.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio richiede un'erronea percezione oggettiva di un fatto, la cui esistenza o inesistenza risulti in modo incontrovertibile dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e valutazione nel processo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
La sentenza è censurabile quando il giudice omette di esaminare elementi decisivi discussi dalle parti o non spiega adeguatamente perché le prove prodotte siano insufficienti.
Codice di procedura civile, art. 112
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, ma la denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata come vizio processuale riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4, evidenziando la nullità della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il giudice tributario dispone di poteri istruttori, ma l'onere principale di provare l'esistenza, l'inerenza e, quando contestata, la congruità economica dei costi dedotti grava sul contribuente.
Codice civile, art. 2697
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi; in materia di costi deducibili, il contribuente deve documentare effettività, inerenza e coerenza economica della spesa.
Codice di procedura civile, art. 335
Ricorsi connessi contro provvedimenti collegati possono essere riuniti, anche analogicamente nel giudizio di legittimità, quando l'esito di uno può influire sull'altro.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria è nulla solo quando la carenza di esposizione dei fatti o di motivazione impedisce di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione; una motivazione sintetica può essere sufficiente se resta comprensibile.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo non deriva dalla sola contabilizzazione o dall'avvenuto pagamento: il contribuente deve dimostrare effettività, inerenza, ragione economica, congruità e proporzione rispetto all'attività svolta.
- Quando l'Amministrazione contesta la sproporzione o l'antieconomicità di un costo, il contribuente deve fornire una documentazione concreta e coerente, come contratti, fatture, pagamenti tracciabili, ordini, risultati commerciali e analisi dell'attività del fornitore o agente.
- Il giudice di merito deve esaminare e valutare specificamente le prove offerte dal contribuente e spiegare perché siano insufficienti; non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado o a formulare un giudizio apodittico.
- Un rapporto familiare o societario tra le parti può giustificare controlli più approfonditi sulla congruità dell'operazione, ma non dimostra da solo l'inesistenza o l'indeducibilità del costo.
- La prova della tassazione del corrispettivo presso il soggetto estero può essere un elemento utile, ma non costituisce necessariamente l'unico mezzo per dimostrare l'effettività e l'inerenza del costo sostenuto in Italia.
- La revocazione non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: è utilizzabile solo per errori di fatto oggettivi e immediatamente verificabili dagli atti, diversi dalle valutazioni giuridiche o probatorie.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sulla pretesa fiscale: comporta l'annullamento della decisione impugnata e un nuovo esame da parte del giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
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