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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31450/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a IRPEF e altri importi. In primo grado il ricorso era stato accolto. La società aveva poi proposto appello solo avverso la regolazione delle spese; l'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello autonomo sul merito. La CTR, riuniti i gravami, aveva accolto l'appello della società rideterminando le spese del primo grado, senza però statuire sull'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio in appello nei suoi confronti, richiamando l'art. 331 c.p.c. e l'art. 53 d.lgs. n. 546/1992; con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e motivazione apparente, sostenendo che la CTR non aveva deciso il proprio appello e che la formula usata non consentiva di comprendere la decisione sul punto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando un palese caso di omessa pronuncia sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate: la CTR aveva accolto soltanto l'appello della contribuente in punto spese, "con salvezza, nel resto, dell'impugnata sentenza", senza alcuna statuizione, neppure nel dispositivo, sull'appello dell'Ufficio. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché esamini nuovamente la controversia e regoli anche le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base dell'emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato.

  • art. 20 l. n. 44/1999

    La contribuente lo aveva invocato per sostenere che il tributo non fosse dovuto.

  • art. 331 c.p.c.

    Invocato dall'Agenzia a sostegno della necessità di integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di tutte le parti del primo grado.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 331 c.p.c. per sostenere l'applicabilità della regola del contraddittorio pieno nel processo tributario di appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della denuncia di motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo indica come violato per omessa pronuncia sull'appello dell'Ufficio, in presenza di una decisione che si era pronunciata solo sull'appello della contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma di legittimità richiamata per il vizio processuale denunciato nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in vista dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza d'appello deve contenere una decisione espressa su ciascun gravame ritualmente proposto; la mancata statuizione su uno degli appelli integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza.
  • La formula che accolga un appello "con salvezza, nel resto, dell'impugnata sentenza" non è sufficiente, da sola, a supplire all'assenza di una pronuncia sul diverso appello o sui capi devoluti dall'altra parte, se dal testo complessivo non emerge una chiara decisione sul punto.
  • Quando il vizio di omessa pronuncia assorbe le ulteriori censure, il giudice di legittimità accoglie il motivo fondato, dichiara assorbiti gli altri e cassa con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
  • La valutazione delle spese processuali va compiuta unitariamente all'esito della definizione del merito dell'intera controversia e degli appelli riuniti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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