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Parere

Parere n. 741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Santo Stefano Ipermercato s.r.l., in persona legale rappresentante in carica, contro il Comune di Santo Stefano di Magra per l’annullamento della nota prot. n. 4364 del 22 marzo 2022 del Comune di Santo Stefano di Magra, recante riscontro alla sua istanza in ordine alla convenzione per uso galleria interna al Centro Commerciale “La Fabbrica” e di ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo dei suoi interessi, anche se ignoto.

Giustizia amministrativa202300884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota comunale prot. n. 4364 del 22 marzo 2022 relativa alla convenzione per l’uso della galleria interna del Centro Commerciale “La Fabbrica”.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione commerciale per una grande struttura di vendita inserita nel Centro Commerciale “La Fabbrica”, ha impugnato la nota del Comune deducendo due motivi, articolati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3-bis, del d.l. 69/2013, dell’art. 10, comma 4-bis, del d.l. 76/2020 e dell’art. 103 del d.l. 18/2020, nonché sulla violazione del legittimo affidamento e sull’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento e illogicità manifesta. Nel corso del procedimento la società ha dichiarato, il 21 aprile 2023, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La questione esaminata dalla Sezione è quindi divenuta esclusivamente processuale: verificare se tale dichiarazione imponesse la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario e se fosse possibile pronunciarsi sulla compensazione delle spese.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sulla base dell’espressa dichiarazione della ricorrente e in applicazione del principio dispositivo, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro la nota comunale. La Sezione ha inoltre escluso ogni pronuncia sulla compensazione delle spese, ritenendo tale questione estranea al procedimento per ricorso straordinario. In particolare, ha ribadito che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi; sono pertanto estranee al relativo petitum le domande di accertamento e di condanna.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione della ricorrente del 21 aprile 2023, con cui è stata attestata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo anche al rimedio del ricorso straordinario.

Domanda di compensazione delle spese

Non vi è luogo a pronuncia sulla richiesta di compensazione delle spese, poiché la questione delle spese è estranea al procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Limiti del petitum nel ricorso straordinario

Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. Le domande di accertamento e di condanna non sono proponibili nell’ambito di tale rimedio.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3-bis, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a seguito della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 10, comma 4-bis, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.

  • art. 103 d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    Il ricorso straordinario è configurato come rimedio impugnatorio per motivi di legittimità, diretto esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi.

  • Consiglio di Stato, Sez. I, pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019

    Sono richiamati a sostegno del principio secondo cui le domande di accertamento e di condanna sono estranee al petitum deducibile con il ricorso straordinario.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata dal ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del principio dispositivo.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente la proposizione di domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.
  • Nel procedimento per ricorso straordinario non possono essere proposte né esaminate autonome domande di accertamento o di condanna.
  • La richiesta di compensazione delle spese non forma oggetto di una pronuncia nel procedimento per ricorso straordinario, essendo estranea alla relativa cognizione.

Improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società operante nella grande distribuzione contro il Comune di Santo Stefano di Magra. L’impugnazione concerneva la nota comunale prot. n. 4364 del 22 marzo 2022, relativa alla convenzione per l’uso della galleria interna del Centro Commerciale “La Fabbrica”.

Premesse e motivi del ricorso

La ricorrente, titolare dell’autorizzazione commerciale n. 18 del 2 ottobre 2007 per l’esercizio di una grande struttura di vendita, aveva dedotto due motivi di illegittimità, sostanzialmente riferiti:

  • alla violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3-bis, del d.l. 69/2013, dell’art. 10, comma 4-bis, del d.l. 76/2020 e dell’art. 103 del d.l. 18/2020;
  • alla violazione del principio del legittimo affidamento;
  • all’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento e illogicità manifesta.

Sopravvenuta carenza di interesse

Nel corso dell’istruttoria ministeriale la società ha dichiarato, con comunicazione del 21 aprile 2023, che erano intervenuti atti tali da far venir meno il proprio interesse alla definizione del ricorso. La ricorrente non ha inoltre formulato osservazioni contrarie dopo la trasmissione della relazione ministeriale, nonostante la concessione di un termine di trenta giorni.

La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione fosse sufficiente a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio dispositivo, infatti, trova applicazione anche nel procedimento giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Natura e limiti del ricorso straordinario

La Sezione ha richiamato l’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, secondo cui contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. Da tale previsione deriva la natura tipicamente impugnatoria del rimedio, finalizzato all’eliminazione del provvedimento amministrativo mediante una pronuncia caducatoria.

Sono quindi proponibili esclusivamente domande di annullamento. Restano estranee al petitum del ricorso straordinario le domande di accertamento e di condanna, secondo il principio già affermato nei pareri della Sezione I n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.

Spese del procedimento

La ricorrente aveva chiesto la compensazione delle spese. La Sezione ha precisato che non vi era luogo a una pronuncia su tale domanda, poiché la questione delle spese è estranea al procedimento per ricorso straordinario.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro la nota comunale.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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