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Sentenza

Sentenza n. 15853/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di inidoneità attitudinale notificato al ricorrente in data 27 giugno 2023, con cui è stata formalizzata l'esclusione dello stesso dal Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l''assunzione di 140 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 16 febbraio 2023; -della relazione psicologica stilata sul conto del ricorrente in data 23 giugno 2023 e conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 6 luglio 2023, nella parte in cui ha contribuito alla formulazione del negativo giudizio di inidoneità; -della valutazione sull''immagine speculare effettuata in sede concorsuale sul conto del ricorrente conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 6 luglio 2023, nella parte in cui ha contribuito alla formulazione del negativo giudizio di inidoneità; - del test tachitoscopio effettuato in sede concorsuale sul conto del ricorrente conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 6 luglio 2023, nella parte in cui ha contribuito alla formulazione del negativo giudizio di inidoneità; - del test MMPI effettuato in sede concorsuale sul conto del ricorrente conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 6 luglio 2023, nella parte in cui ha contribuito alla formulazione del negativo giudizio di inidoneità; - della scheda di valutazione attitudinale effettuata in sede concorsuale sul conto del ricorrente conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 6 luglio 2023, nella parte in cui ha contribuito alla formulazione del negativo giudizio di inidoneità; - di tutti i verbali di valutazione attitudinale, anche non conosciuti, nella parte in cui formulano un giudizio di inidoneità del ricorrente al ruolo messo a concorso; - dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, pubblicato il 13 luglio 2023, nella parte in cui non include parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, dell''articolo 13, comma 7, del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, nella parte in cui prevede che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso”; -ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. Interno del 16 febbraio 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INSINNA DANILO il 31\5\2024: -del Decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato- indetto con decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2023», pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale il 16 maggio 2024; -della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato- indetto con decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2023», pubblicata sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale il 16 maggio 2024; -della dichiarazione dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato- indetto con decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2023», pubblicata sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale il 16 maggio 2024; -dell’elenco dei candidati convocati per la prova orale del concorso de quo con la relativa calendarizzazione, pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale; -di tutti gli altri atti lesivi degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’annullamento degli atti precedentemente impugnati.

Giustizia amministrativa202312347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per 140 commissari della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale notificato il 27 giugno 2023 e gli atti valutativi, tra cui la relazione psicologica, i test e la scheda attitudinale, deducendo l'illegittimità della sua esclusione dal concorso indetto il 16 febbraio 2023. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche la graduatoria finale, la dichiarazione dei vincitori e gli atti relativi alle prove orali. Il testo non riporta nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Con atto notificato e depositato il 24 luglio 2026, prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia, ritenendola conforme ai requisiti formali previsti dall'art. 84, commi 1 e 2, c.p.a. In applicazione del principio dispositivo, ha rilevato che il ricorrente può disporre dell'azione fino alla trattenuta della causa in decisione e che, in assenza di un interesse di parte, il giudice non può proseguire d'ufficio il processo né sostituirsi al ricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure. Spese compensate per giustificate ragioni, in considerazione della condotta processuale del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 2, c.p.a.

    Ritiene il Collegio che l’atto di rinuncia versato in atti, integri i requisiti formali definiti dal codice per la rinuncia agli atti di causa, qualificandolo quale rinuncia optimo iure, tipizzata all’art. 84, commi 1 e 2, c.p.a.

    La rinuncia agli atti determina l'estinzione del giudizio se possiede i requisiti formali previsti dal codice.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritiene il Collegio che l’atto di rinuncia versato in atti, integri i requisiti formali definiti dal codice per la rinuncia agli atti di causa, qualificandolo quale rinuncia optimo iure, tipizzata all’art. 84, commi 1 e 2, c.p.a. e per l’effetto pronuncia, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a., l’estinzione del giudizio.

    La rinuncia agli atti rituale comporta la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

    La norma è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto; il testo non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati

    La disposizione è richiamata quale base normativa per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio; non è oggetto di ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte può rinunciare alla definizione del giudizio fino a quando la causa non sia trattenuta in decisione; il giudice, in assenza di uno specifico interesse di parte, non può proseguire il processo d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando la rinuncia agli atti rispetta i requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a., il giudice dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiAbuso del diritto e del processo

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