Ordinanza n. 824/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.) emesso dal Questore di Brescia il 16 febbraio 2026, notificato il 27 febbraio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il DASPO adottato dal Questore in relazione agli scontri verificatisi l’8 febbraio 2026 presso lo stadio di Palazzolo tra le tifoserie della “Pro Palazzolo” e della “Pistoiese”, ai quali il ricorrente avrebbe partecipato. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non procede alla valutazione cautelare nel merito. Rileva tuttavia la necessità di acquisire, ai fini della decisione, la registrazione delle telecamere bodycam utilizzate dai Carabinieri intervenuti per sedare gli scontri, registrazione richiamata nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti, rilevando che la copia per immagine della procura cartacea non era asseverata, in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021. Ha assegnato al difensore del ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, per provvedere alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. Ha inoltre ordinato l’acquisizione della registrazione delle bodycam in uso ai Carabinieri, da riversare su idoneo supporto digitale e depositare presso la Segreteria entro il 10 settembre 2026 in triplice copia. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla legittimità del DASPO né sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Costituisce la base normativa del divieto di accesso alle manifestazioni sportive impugnato; l’ordinanza non ne interpreta i presupposti sostanziali.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Richiede, secondo l’ordinanza, l’asseverazione della copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione del vizio relativo alla procura entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
art. 8, comma 2, D.P.C.S. 28 luglio 2021
Prevede, secondo il provvedimento, gli adempimenti tecnico-operativi relativi alla copia per immagine della procura alle liti.
Massime di principio
- La copia per immagine informatica di una procura alle liti formata su supporto cartaceo deve essere asseverata; in caso contrario il giudice può assegnare al difensore un termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.
- Quando un provvedimento di DASPO richiama registrazioni audiovisive rilevanti per l’accertamento della partecipazione dell’interessato agli episodi che ne costituiscono il presupposto, il giudice può disporne l’acquisizione istruttoria ai fini della decisione sulla domanda cautelare e sul ricorso.
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