Cassazione Penale, Ordinanza n. 00932/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado per violenza sessuale aggravata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale. Ha chiesto in via preliminare di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis c.p., sostenendo che i tocchi repentini delle parti intime non dovrebbero essere automaticamente qualificati come fatti di minore gravità, in continuità con il previgente art. 521 c.p. Ha poi dedotto: vizio di motivazione nella valutazione delle testimonianze; violazione di legge quanto alla configurabilità della violenza sessuale; violazione di legge quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.; violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti; violazione di legge per il mancato riconoscimento del fatto di minore gravità ex art. 609-bis, terzo comma, c.p. Con memoria ex art. 611 c.p.p. ha reiterato la questione di legittimità costituzionale e contestato l'assegnazione del ricorso alla Sezione penale indicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis c.p., affermando che la scelta legislativa di unificare le pregresse categorie di congiunzione carnale e atti di libidine violenta è stata già avallata dalla Corte costituzionale e che il fatto di minore gravità costituisce il correttivo sanzionatorio previsto dal legislatore. Ha poi ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle testimonianze, attività riservata ai giudici di merito. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'aggravante ex art. 61 n. 9 c.p. perché le mansioni svolte dall'imputato integravano la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ha ritenuto inammissibile la censura sul fatto di minore gravità, rilevando che la sentenza impugnata aveva valorizzato la pluralità degli atti sessuali, l'approfittamento della condizione di sofferenza della persona offesa e la conseguente grave intrusione nella sua libertà sessuale. Ha ritenuto manifestamente infondata anche la censura sulle attenuanti generiche e sul bilanciamento, osservando che il giudizio è discrezionale e che il mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 609-bis c.p.
La disposizione incrimina la violenza sessuale in senso ampio, come atto sessuale costrittivo o induttivo che incide sulla libertà sessuale; il fatto di minore gravità opera come temperamento sanzionatorio per lesioni di minima entità della libertà sessuale.
art. 61 n. 9 c.p.
L'aggravante è ritenuta configurabile quando l'agente riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, anche se le mansioni svolte non sono meramente esecutive ma implicano compiti di assistenza diretta alla persona.
art. 611 c.p.p.
È richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 154-ter disp. att. c.p.p.
La cancelleria è stata incaricata della comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.
art. 192 c.p.p.
Non richiamato espressamente, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle fonti di prova e la ricostruzione del fatto spettano ai giudici di merito e non sono rivalutabili in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle testimonianze quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo non illogico e coerente sulla attendibilità delle fonti.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis c.p. è manifestamente infondata se diretta a ripristinare la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta, poiché il legislatore ha scelto una nozione unitaria di violenza sessuale, rimessa alla tutela ampia della libertà sessuale.
- Il fatto di minore gravità ex art. 609-bis c.p. costituisce una clausola attenuatrice da applicare in presenza di una lesione di minima entità della libertà sessuale; non può essere riconosciuto quando la condotta consista in plurimi atti sessuali, approfittamento dello stato di sofferenza della vittima e grave intrusione nella sua sfera sessuale.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito ed è censurabile in cassazione solo se sorretto da motivazione apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate in assenza di elementi positivi valorizzabili a favore dell'imputato, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.
- L'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. ricorre anche quando il soggetto agisca quale incaricato di pubblico servizio, se le mansioni concretamente svolte comportano compiti di assistenza alla persona e non mera attività materiale o esecutiva.
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