Ordinanza n. 29/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Torino (notificato in data 14/09/2025), a mezzo del quale è stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE numero -OMISSIS- intestato a -ricorrente-; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione; Nonché per la condanna ex art. 34 c.p.a. dell’Amministrazione resistente al riesame del provvedimento impugnato alla luce degli elementi successivi alla data in cui questo è stato emesso e precedenti la sua notifica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone la sospensione cautelare e domandando inoltre, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., la condanna dell’Amministrazione al riesame alla luce di elementi successivi all’adozione del provvedimento e anteriori alla sua notificazione. La revoca risultava fondata sulla presenza di un precedente penale e sulla ritenuta assenza di integrazione sociale e lavorativa, elementi reputati dall’Amministrazione indici complessivi di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente contestava, in particolare, la valutazione relativa all’assenza di mezzi leciti di sostentamento e alla mancata integrazione socio-lavorativa, nonché la valutazione di pericolosità e la motivazione del provvedimento. In sede cautelare sono stati esaminati documenti relativi all’attività lavorativa del ricorrente e della moglie, oltre al precedente penale, per il quale il ricorrente aveva riportato una condanna passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Quanto alla situazione reddituale e lavorativa, ha rilevato che la documentazione prodotta attestava redditi del ricorrente soltanto a partire dal 2024, confermando l’assenza di redditi da fonte lecita negli otto anni precedenti, compreso il biennio anteriore al provvedimento; la documentazione relativa alla moglie non dimostrava invece l’effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro né l’ammontare dei redditi percepiti. Quanto al precedente penale, il Collegio ha escluso la strumentalità delle accuse, poiché i fatti avevano condotto a una condanna irrevocabile. Il ricorrente non aveva depositato la sentenza penale né fornito elementi sulle condotte contestate, sicché non era possibile stabilire, allo stato degli atti, se si trattasse di una fattispecie bagatellare o di scarsa offensività; è stata ritenuta non decisiva la circostanza che il reato fosse rimasto allo stadio del tentativo. La motivazione del provvedimento, sebbene sintetica, è stata giudicata esaustiva quanto alle ragioni di fatto e di diritto e non affetta da contraddizioni o manifeste incongruenze. È stata disposta la compensazione integrale delle spese della fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
La valutazione della pericolosità del titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fondarsi, secondo il provvedimento, sull’esame complessivo del precedente penale e degli elementi relativi all’integrazione e ai mezzi leciti di sostentamento.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e del relativo scrutinio sommario sul fumus boni iuris.
art. 34 c.p.a.
È richiamato in relazione alla domanda di condanna dell’Amministrazione al riesame del provvedimento alla luce di elementi successivi alla sua adozione e anteriori alla notificazione.
art. 3 d.l. n. 382/1989
È richiamato quale parametro relativo alla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, utilizzata nel provvedimento come riferimento per qualificare l’entità dei redditi documentati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione della pericolosità dello straniero ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 può risultare sorretta dalla considerazione congiunta di una condanna penale irrevocabile e dell’assenza, per un significativo periodo temporale, di redditi da fonte lecita e di integrazione socio-lavorativa.
- Chi contesta la rilevanza ostativa di una condanna penale deve fornire al giudice gli elementi necessari per valutarne la concreta offensività; la mera circostanza che il reato sia rimasto allo stadio del tentativo non dimostra, da sola, la scarsa pregnanza della condotta.
- La documentazione attestante redditi percepiti soltanto a partire da un periodo recente non dimostra l’esistenza di mezzi leciti di sostentamento nel periodo precedente rilevante per la valutazione amministrativa.
- La documentazione relativa ai rapporti lavorativi di un familiare non è sufficiente a comprovare l’integrazione socio-lavorativa o i mezzi di sostentamento del nucleo familiare se non dimostra l’effettivo svolgimento dei rapporti e l’ammontare dei redditi percepiti.
- In fase cautelare, una motivazione sintetica è sufficiente quando indica in modo esaustivo le ragioni di fatto e di diritto della decisione e non presenta contraddizioni o manifeste incongruenze.
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