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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33500/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007, con cui l’Amministrazione ha imputato al contribuente un reddito di partecipazione derivante da rapporti fra una ditta individuale e due società partecipate dal medesimo soggetto, ritenendo le operazioni commerciali oggettivamente inesistenti. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo vizi procedurali e di merito: violazione del diritto di difesa per la trattazione della causa in pendenza di astensione del difensore; omessa rilevazione del litisconsorzio necessario; mancata sospensione del giudizio in attesa del definitivo accertamento dei redditi societari; omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d’appello; omesso esame di fatti decisivi, tra cui la legittimazione passiva, l’assenza di prova della distribuzione di utili extracontabili e la mancata valutazione della documentazione probatoria sulle prestazioni e sui pagamenti. In corso di cassazione il contribuente ha poi depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 e ha rinunciato agli atti del giudizio; l’Agenzia ha accettato la rinuncia e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie e della rinuncia agli atti del giudizio, accettata dall’Agenzia delle Entrate. Non ha quindi esaminato nel merito i nove motivi di ricorso e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte non ne esamina il merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992

    invocato per sostenere la nullità della sentenza di primo grado in relazione alla violazione del diritto di difesa.

  • art. 3, comma 2, Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati del 4.4.2007

    richiamato dal ricorrente per affermare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere atto dell’astensione del difensore.

  • artt. 24, 111, comma 2, Cost.

    richiamati a fondamento delle doglianze sul diritto di difesa, sul contraddittorio e sul giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente quale parametro del giusto processo e del diritto di difesa.

  • art. 101 c.p.c.

    invocato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definitività degli accertamenti societari pregiudicanti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l’omessa pronuncia della CTR sulla nullità dell’avviso per difetto di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 36 D.Lgs. 546/1992 per dedurre motivazione apparente o mancante della sentenza di appello.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 2304 c.c.

    invocato per sostenere il difetto di legittimazione passiva del socio rispetto alla pretesa fiscale riferita alla società.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato per contestare la pretesa nei confronti del socio dopo l’estinzione della società.

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    considerato dalla Corte come base della definizione agevolata della controversia, cui il contribuente ha aderito, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 D.Lgs. n. 546/1992

    "Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge"

    la Corte lo applica per affermare che, nel giudizio estinto, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato, perché la causa è estinta e non definita con rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l’adesione a una definizione agevolata che riguarda specificamente la controversia e rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio tributario non è equiparabile a rigetto o inammissibilità del ricorso; di conseguenza non sorge l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente.
  • Nel giudizio tributario estinto, le spese seguono la regola speciale dell’art. 46 D.Lgs. 546/1992 e restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata e rinuncia agli atti, la Corte non procede alla verifica nel merito delle censure processuali o sostanziali dedotte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImmaginario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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