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Ordinanza

Ordinanza n. 1335/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, a) del verbale del 28.02.2025, Diniego Istanza di riesame del giudizio di inidoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Esercito SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi (Doc. 1 Verbale opposto), notificato in data 28/02/2025 dal Capo Ufficio Ten. Col. f. RN -OMISSIS- per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA in data 30/10/2024 e successive modifiche, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, con il quale l’istante è stato giudicato “inidoneo”, avendo riportato il coefficiente 3 con diagnosi di “neurofibromatosi e sottoposto a diversi interventi chirurgici con conseguenti cicatrici presenti sul tronco”, con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso e successive modifiche); b) del modulo di notifica del 30/01/2025 (Doc. 3 modulo di notifica) reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del centro di selezione e reclutamento Nazionale dell’esercito di Foligno; c) del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco, reso dal Vice Direttore Generale il 15/04/25, e della graduatoria finale di merito 1° blocco ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 (Doc. 4 decreto graduatoria di merito); d) del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco; e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché allo stato sconosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29\12\2025 : PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, a) del nuovo provvedimento di inidoneità/esclusione, notificato al ricorrente in data 13 ottobre 2025 e adottato dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici successivamente all’esito di positiva attività di verificazione disposta dal Tar, con il quale è stata formalizzata la nuova esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento didi 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Esercito SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi (Doc. 1 Verbale opposto), per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA in data 30/10/2024 e successive modifiche, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, con il quale l’istante è stato giudicato “inidoneo”, avendo riportato il coefficiente 2 alla caratteristica somato- funzionale AV-CU sulla scorta della Verificazione sul ricorso TAR dell’11 luglio 2025 con diagnosi di “Insufficienza aortica di grado lieve”, con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso e successive modifiche); - del modulo di notifica del 30/01/2025 (Doc. 3 modulo di notifica) reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del centro di selezione e reclutamento Nazionale dell’esercito di Foligno; - del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco, reso dal Vice Direttore Generale il 15/04/25, e della graduatoria finale di merito 1° blocco ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 (Doc. 4 decreto graduatoria di merito); del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché allo stato sconosciuti; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui dichiarano la non idoneità al servizio militare.

Giustizia amministrativa202505199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di volontari in ferma iniziale nell’Esercito, nonché il successivo nuovo giudizio di inidoneità adottato dopo la prima verificazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psicofisica, il provvedimento di esclusione, la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di 6.500 volontari in ferma iniziale nell’Esercito per il 2025, primo blocco. L’inidoneità originaria era stata motivata dalla diagnosi di neurofibromatosi, con esiti cicatriziali sul tronco, cui era stato attribuito il coefficiente 3 per la caratteristica somato-funzionale AV-CU. Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza della causa di inidoneità e comunque l’erroneità o l’irrilevanza ostativa della diagnosi, producendo documentazione sanitaria. A seguito di una prima verificazione disposta dal TAR, la Commissione Medica Interforze di II Istanza ha ritenuto il candidato valutabile con coefficiente 2 e idoneo al reclutamento, rilevando l’assenza di segni obiettivabili e di disturbi funzionali o fisiognomici significativi. Dopo l’ammissione cautelare con riserva al completamento dell’iter concorsuale, l’Amministrazione ha tuttavia adottato un nuovo giudizio di inidoneità, notificato il 13 ottobre 2025, fondato sulla diagnosi di insufficienza aortica lieve e sull’attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica somato-funzionale AV-CU. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato anche tale nuovo giudizio, deducendo l’insussistenza o l’irrilevanza della nuova causa di inidoneità e depositando ulteriore documentazione sanitaria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso in via definitiva la domanda cautelare. Ha disposto una nuova verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare in contraddittorio la sussistenza dell’insufficienza aortica lieve contestata con i motivi aggiunti e stabilire espressamente l’idoneità o meno del candidato al reclutamento sotto tale profilo. La verificazione è stata affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitario e Veterinario di Roma, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L’Amministrazione dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili; la Commissione dovrà esaminare anche la documentazione sanitaria prodotta dalle parti e comunicare e depositare la relazione entro il 30 marzo 2026. È stata garantita la partecipazione delle parti alle operazioni, con preavviso di almeno cinque giorni e facoltà di assistere tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione istruttoria disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’ammissione e lo svolgimento della verificazione volta all’accertamento tecnico dell’idoneità psicofisica.

  • art. 27 c.p.a.

    Richiamato per la precedente ammissione interinale del ricorrente, con riserva, al completamento dell’iter concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di inidoneità psicofisica concorsuale è contestato sulla base di documentazione sanitaria divergente, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio per accertare la sussistenza della patologia e la concreta idoneità del candidato secondo le norme e le regole tecniche applicabili.
  • La verificazione deve essere finalizzata non soltanto all’accertamento astratto della diagnosi, ma anche alla formulazione espressa della conclusione sull’idoneità o inidoneità del candidato rispetto al reclutamento oggetto della procedura.
  • Nello svolgimento della verificazione le parti devono essere previamente informate delle operazioni e possono parteciparvi tramite i propri difensori e consulenti tecnici, formulando rilievi da riportare a verbale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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