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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1207/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze: a) Tribunale di Lecce 28/04/2014 (irrev. 26/02/2015); b) Corte di Appello di Lecce 02/10/2017 (irrev. 04/12/2017); c) GIP Tribunale di Treviso 26/06/2017 (irrev. 04/06/2021). La ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che esistesse un medesimo disegno criminoso tra le sentenze e che il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato solo la distanza temporale senza considerare gli altri indicatori giurisprudenziali a sostegno della continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia adeguatamente contrastato le valutazioni del giudice dell'esecuzione circa l'eterogeneità del bene giuridico tutelato, la diversità del luogo di commissione e le modalità e i correi differenti, né abbia fornito elementi circa la situazione fattuale al momento del primo reato che provassero la programmazione, nelle linee essenziali, dei reati successivi. La Corte ha richiamato i principi di diritto sulla continuità del disegno criminoso e sui concreti indicatori da valutare (omogeneità del bene protetto, contiguità spaziotemporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e ha confermato che nel caso concreto la ricostruzione del giudice dell'esecuzione è coerente e adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    L'art. 81 c.p. è stato richiamato nel senso che la continuazione postula l'esistenza di un medesimo disegno criminoso previamente rappresentato dall'agente e non si confonde con una generica propensione delinquenziale. Per il riconoscimento è necessaria la verifica di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spaziotemporale, modalità, sistematicità, ecc.) e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.

  • art. 497bis cod. pen.

    La norma è citata per individuare il reato accertato nella sentenza del GIP trevigiano; la Corte ne evidenzia l'eterogeneità rispetto ai reati contro il patrimonio, rilevando la differenza del bene giuridico tutelato (fede pubblica vs patrimonio) come elemento ostativo alla continuazione.

  • Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)

    Richiamata per il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia deliberato unitariamente una serie di condotte, distinto dal mero programma di vita delinquenziale.

  • Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022 (Mounir)

    Conferma dei criteri giurisprudenziali relativi alla distinzione tra disegno criminoso e propensione a delinquere, richiamata a supporto dell'interpretazione dell'art. 81.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Richiamata per l'elenco degli indicatori che devono essere valutati per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate di vita) e per il principio che i reati successivi dovevano essere programmati nelle loro linee essenziali al momento del primo reato.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la sussistenza di un medesimo disegno criminoso previamente rappresentato: non basta la mera somiglianza o la propensione delinquenziale.
  • I fattori decisivi sono plurimi e vanno valutati congiuntamente: omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spaziale e temporale, modalità della condotta, identità o affinità dei correi, sistematicità e programmazione delle azioni.
  • La sola vicinanza temporale non è sufficiente a fondare la continuazione: se vi sono differenze significative nel bene giuridico tutelato, nel luogo, nelle modalità o nei correi, è legittimo ritenere autonome le determinazioni criminose.
  • In sede di ricorso è necessario contestare specificamente i passaggi motivazionali e fornire elementi fattuali concreti (es. prove di pianificazione antecedente) che dimostrino che i reati successivi erano già delineati al momento del primo fatto; argomentazioni generiche sono insufficienti.
  • Quando si richiede il riconoscimento della continuazione, conviene indicare chiaramente quale fosse la situazione conoscitiva/programmatoria dell'agente al momento del primo reato (piani, comunicazioni, prove di coordinamento), non limitandosi a dedurre astrattamente un comune disegno criminoso.
  • La diversità del bene giuridico tutelato (es. fede pubblica vs patrimonio) costituisce un elemento fortemente ostativo al riconoscimento della continuazione, salvo che non emergano indicatori concreti e concordanti nella direzione opposta.

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